Art. 148 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Procedura di risarcimento

Articolo 148 - codice delle assicurazioni private

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. (1) (5) (6) (8)
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. (2) (8)
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. (4)
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. (7)

Articolo 148 - Codice delle assicurazioni private

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. (1) (5) (6) (8)
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. (2) (8)
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. (4)
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. (7)

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 32, comma 3, D.L. 24.01.2012, n. 1, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 06.11.2007, n.198, con decorrenza dal 24.11.2007.
(3) Il presente comma prima è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, commi 21 e 22, L. 04.08.2017, n. 124 con decorrenza dal 29.08.2017.
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 32, comma 3, D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012.
(5) Le parola “cinque” di cui al primo periodo del presente comma ha così sostituito la previgente “due” in virtù dell’art. 21, DL 18.10.2012, n. 179, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012.
(6) Il presente comma prima modificato dall’art. 8, D.L. 23.12.2013, n. 145 con decorrenza dal 24.12.2013, è stato ripristinato nel suo testo previgente in virtù di quanto disposto dall’allegato alla legge di conversione L. 21.02.2014, n. 9 con decorrenza dal 22.02.2014.
(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 9, L. 04.08.2017, n. 124 con decorrenza dal 29.08.2017.
(8) Ai sensi dell’art. 125, comma 3, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in legge dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, fino al 31 luglio 2020, i termini di cui al presente comma, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Massime

La vittima di un sinistro stradale che proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non è tenuta a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del detto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell’abrogata l. n. 990 del 1969, con le modalità indicate dall’art. 22 di quest’ultima legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19031 del 6 luglio 2021 (Cass. civ. n. 19031/2021)

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi). Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 15045 del 3 giugno 2021 (Cass. civ. n. 15045/2021)

Il datore di lavoro che intenda agire a tutela del credito alla prestazione lavorativa del proprio dipendente, danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo sul quale era trasportato, può agire ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 ma non esperire l’”azione diretta” prevista dall’art. 141 del medesimo decreto, posto che la tutela del terzo trasportato, per il carattere eccezionale del citato art. 141 che la prevede, non può essere applicata analogicamente a soggetti che non siano nella stessa espressamente contemplati. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3729 del 8 febbraio 2019 (Cass. civ. n. 3729/2019)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018 (Cass. civ. n. 1829/2018)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e natanti, qualora l’attore chieda la condanna dell’assicuratore alla «penale» prevista (prima della novella introdotta dalla legge n. 57 del 2001) dall’art. 3 d.l. n. 857 del 1976 convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977 per il caso in cui l’assicuratore non effettui al danneggiato alcuna offerta o pagamento, tale richiesta non costituisce domanda cumulabile con quella principale ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito (art. 10 c.p.c.), trattandosi di una sollecitazione dei poteri del giudice estranea alla domanda, in quanto finalizzata alla applicazione di una sanzione amministrativa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11274 del 27 maggio 2005 (Cass. civ. n. 11274/2005)

Il potere di irrogare la sanzione pecuniaria comminata dall’art. 3, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv., con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) all’impresa di assicurazioni che non abbia dato alcuna risposta al danneggiato, entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 3, dopo aver ricevuto rituale richiesta di risarcimento, spetta all’autorità amministrativa (Uffici provinciali per l’industria il commercio e l’artigianato); pertanto la sentenza del giudice ordinario, favorevole al danneggiato, che irroghi altresì detta sanzione all’impresa è, a tal riguardo, viziata da difetto assoluto di giurisdizione e va cassata senza rinvio. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 18989 del 22 settembre 2004 (Cass. civ. n. 18989/2004)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e natanti, l’ammontare della sanzione amministrativa, disposta dall’art. 3 D.L. n. 857 del 1976 convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977 per il caso in cui l’assicuratore provveda oltre il termine prescritto all’offerta o al pagamento (sia o meno in precedenza intervenuta sul punto una promessa al danneggiato), è previsto in misura pari all’ammontare della somma tardivamente versata, atteso che, dimostrando il pagamento tardivo la possibilità di una definizione stragiudiziale, si è inteso colpire il ritardo con una sanzione tale da renderlo non remunerativo, mentre il diverso ammontare della sanzione prevista nell’ipotesi in cui l’assicuratore non effettui alcuna offerta o pagamento trova giustificazione nel fatto che, ove si ritenga non dovuto il risarcimento, il vaglio della pretesa del danneggiato spetta al giudice che potrà, eventualmente, provvedere ai sensi del comma nono del citato art. 3 in caso di dolo o colpa grave dell’assicuratore, il cui silenzio, perciò, inteso come espressione di un ragionato rifiuto della pretesa risarcitoria, viene colpito da sanzione solo per la mancata enunciazione delle relative ragioni, che, ove palesate, avrebbero potuto impedire l’instaurarsi di una lite; non sussiste pertanto alcuna contraddizione nel diverso regime sanzionatorio previsto per le due infrazioni sopra considerate, né è configurabile l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 D.L. n. 852 citato, così come interpretato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9423 del 12 luglio 2001 (Cass. civ. n. 9423/2001)

L’illecito amministrativo di cui all’art. 3, quarto ed ottavo comma del D.L. 857/76 (inosservanza, da parte dell’assicuratore, del termine di quindici giorni per il pagamento della somma offerta, decorrente dalla ricezione della comunicazione di accettazione del danneggiato) non presuppone necessariamente il rigoroso rispetto della sequenza temporale di cui ai primi tre commi (richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato; comunicazione dell’assicuratore a quest’ultimo della somma offerta per il risarcimento; comunicazione del danneggiato all’assicuratore dell’accettazione della somma offerta), essendo sufficiente che risulti comunque concluso, fra danneggiato ed assicuratore, l’accordo sulla misura del risarcimento, anche se in sequenza e con modalità diverse da quelle previste ex lege, e che il pagamento della somma da parte dell’assicuratore sia avvenuto oltre il predetto termine, decorrente dalla data di conclusione dell’accordo. La ratio del dovere incombente sull’assicuratore (la cui inosservanza risulta amministrativamente — oltreché civilmente — sanzionata) consiste, difatti, nell’esigenza di tutelare compiutamente, anche sul piano pubblicistico, la realizzazione dell’interesse del danneggiato ad ottenere, entro un termine breve legislativamente stabilito, il risarcimento dovuto (o, quantomeno, in acconto, quello concretamente riconosciutogli dall’assicuratore). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12829 del 23 dicembre 1998 (Cass. civ. n. 12829/1998)

In tema di disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ed in relazione agli illeciti amministrativi previsti, con riferimento ai sinistri con soli danni a cose, a carico degli assicuratori per l’ipotesi di inosservanza di termini nella comunicazione del risarcimento offerto e nel successivo pagamento, l’art. 3 D.L. n. 857 del 1976 prevede, per l’assicuratore che non comunichi al danneggiato nei termini previsti la misura della somma offerta per il risarcimento, la sanzione pecuniaria di lire 100.000, e, per l’assicuratore che, dopo aver formulato un’offerta di risarcimento superiore a lire 100.000, non paghi poi nei prescritti termini, una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma offerta; ne consegue che l’assicuratore che lasci trascorrere i termini per la formulazione dell’offerta, e, dopo l’instaurazione di un giudizio, paghi, in seguito a transazione, una somma superiore a lire 100.000, è soggetto alla sanzione di lire 100.000 e non a sanzione pari alla somma corrisposta, atteso che la transazione intervenuta a seguito dell’instaurazione di un giudizio (ancorché non racchiusa in un verbale di conciliazione) non è equiparabile all’offerta di cui all’art. 3 D.L. cit., costituendo un negozio a sé stante, in cui, tra l’altro, non necessariamente l’assicuratore deve assumere il ruolo di proponente, potendo limitarsi ad accettare una proposta transattiva avanzata dalla controparte. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8154 del 18 agosto 1998 (Cass. civ. n. 8154/1998)

Non viola alcuna norma di legge (né tantomeno alcun principio fondamentale della materia) il giudice conciliatore che pronunci sentenza di condanna nei confronti di una compagnia di assicurazione, evidenziando la colpa grave in cui quest’ultima incorre nell’omettere, all’esito del compimento del sessantunesimo giorno tra la data di ricezione della richiesta di risarcimento e la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, qualsiasi, concreta offerta di risarcimento del danno lamentato dall’attore vittorioso, non potendosi ritenere la norma di cui all’art. 3, comma nono, del D.L. n. 857 del 1976 (nella specie, oggetto di corretta applicazione estensiva) subordinata, quanto alla sua efficacia, alle prescrizioni di cui al D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 (allegazione della denuncia di sinistro), attesane la natura di fonte normativa subordinata (ed addirittura posteriore di anni alla norma citata). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7364 del 8 agosto 1997 (Cass. civ. n. 7364/1997)

La sentenza con la quale il conciliatore, nel condannare una compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato da un sinistro stradale, infligga alla compagnia medesima una sanzione pecuniaria d’importo pari alla somma liquidata al danneggiato, va annullata con rinvio, in quanto tale statuizione, essendo in astratto corrispondente all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 3, ottavo comma, D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, per il caso di inerte o dilatorio comportamento dell’assicuratore (che ometta di effettuare alcuna offerta al danneggiato, ovvero gli trasmetta in ritardo la somma accettata), riguarda una violazione non sanzionabile dal giudice della causa risarcitoria, essendo competenti, al riguardo, gli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato ed applicandosi alle indicate sanzioni le disposizioni della legge n. 689 del 1981. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 5390 del 16 maggio 1995 (Cass. civ. n. 5390/1995)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione automobilistica e con riguardo alla sentenza che accogliendo la domanda del danneggiato contro l’assicuratore ravvisi un comportamento doloso o colposo di quest’ultimo e lo condanni d’ufficio al pagamento di una somma di denaro a favore dell’Ina – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada in applicazione dell’art. 3 comma 9 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. in L. 26 febbraio 1977 n. 39, deve dichiararsi inammissibile l’impugnazione che l’assicuratore medesimo proponga, con limitato riguardo a tale statuizione, con atto notificato a detto Istituto, che non è parte in causa ma mero destinatario del pagamento, anziché al danneggiato, che avendo agito ed ottenuto il risarcimento del danno, ne era ab origine il necessario contraddittore e, quindi, l’unico legittimato passivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8519 del 19 ottobre 1994 (Cass. civ. n. 8519/1994)

Per l’applicazione della sanzione pecuniaria comminata dall’art. 3, ottavo comma, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti, va seguito il procedimento amministrativo previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, (che ha sostituito la L. 24 dicembre 1975, n. 706), il cui art. 14 impone la contestazione immediata della violazione, ovvero la notificazione dei suoi estremi entro il termine di novanta giorni «dall’accertamento»; a quest’ultimo fine l’accertamento deve intendersi avvenuto nel momento in cui l’autorità amministrativa competente ha completato, anche a seguito di richiesta di informazioni all’autore della violazione, le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggetto e soggettivi) della infrazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2926 del 25 marzo 1994 (Cass. civ. n. 2926/1994)

Le disposizioni dell’art. 3 della L. 26 febbraio 1977 n. 39, recante modificazioni alle norme sull’assicurazione obbligatoria R.C.A., non sono applicabili, ostandovi la chiara lettera della norma, nei casi di sinistri che abbiano prodotto lesioni con postumi permanenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1477 del 15 febbraio 1994 (Cass. civ. n. 1477/1994)

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, l’art. 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) va interpretato — anche alla stregua del conforme tenore delle norme regolamentari approvate con D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 (artt. 12 e 13) — nel senso che l’obbligo del pagamento da parte della società assicuratrice della somma offerta al danneggiato e da questo accettata deve avvenire entro quindici giorni dalla ricezione della accettazione, a prescindere dalle modalità con cui è stata formulata la richiesta risarcitoria, e quindi anche nel caso in cui alla medesima non sia allegata la denuncia secondo il modulo previsto dall’art. 5 del decreto legge citato, atteso che l’accettazione da parte del danneggiato dell’offerta dell’assicuratore fa divenire irrilevante il contenuto della menzionata denunzia. Conseguentemente, anche in quest’ultimo caso l’inosservanza del termine di pagamento rende l’assicuratore passibile di condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall’ottavo comma dell’art. 3, D.L. n. 857 del 1976. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12724 del 28 novembre 1992 (Cass. civ. n. 8341/1992)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e natanti e con riguardo all’infrazione amministrativa prevista dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata (comportamento, relativamente al quale, il regime sanzionatorio manifestamente non viola gli artt. 3 e 97 Cost., in confronto con quello concernente il caso dell’inerzia nella stessa formulazione di una offerta di risarcimento), ai fini della determinazione del dies a quo del termine di novanta giorni, entro il quale, in caso di mancata contestazione personale, devono essere notificati gli estremi dell’infrazione, ai sensi dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1975, n. 706, deve tenersi conto anche del tempo ragionevolmente necessario all’amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell’accertamento dell’infrazione e dalla redazione del successivo processo verbale. Esaurito tale tempo, la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, inizia il decorso del termine suddetto, in guisa tale da impedire comportamenti meramente dilatori della P.A. e da consentirle un adeguato spatium deliberandi ai fini dell’emissione dell’atto finale del procedimento sanzionatorio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8341 del 8 luglio 1992 (Cass. civ. n. 8341/1992)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condanna dell’impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) fra l’importo da essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma all’Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le previsioni dell’art. 3 nono comma del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39), non integra una sanzione pecuniaria, irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le pene pecuniarie amministrative (come invece quella di cui ai commi ottavo, decimo ed undicesimo di detto art. 3), ma configura una pronuncia giudiziale, inclusa nella sentenza resa in favore del danneggiato, che l’obbligato può impugnare con i normali mezzi e nei confronti degli originari contraddittori (non nei riguardi dell’Ina, il quale è mero destinatario del versamento, non parte nel giudizio di formazione del titolo). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7452 del 17 giugno 1992 (Cass. civ. n. 7452/1992)

L’inosservanza dell’onere di allegare alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il modulo, debitamente compilato, prescritto dagli artt. 3 e 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 – così come modificati dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39 -, non è causa di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento perché all’inosservanza delle predette disposizioni non può essere estesa la sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il caso di inosservanza dell’onere della domanda stragiudiziale di risarcimento, rispetto al quale le disposizioni dei citati artt. 3 e 5 non hanno funzione integrativa, essendo piuttosto volute per gli altri effetti di ordine sostanziale dalle stesse (disposizioni) indicate. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6507 del 7 giugno 1991 (Cass. civ. n. 6507/1991)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e con riguardo all’infrazione amministrativa, prevista dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata, trova applicazione l’art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sulla notificazione degli estremi della violazione entro novanta giorni dall’accertamento. Peraltro, poiché questo accertamento configura attività interna degli uffici dell’amministrazione dell’industria, il dies a quo del suddetto termine va individuato alla stregua degli atti inerenti a tale attività ed implicanti l’effettivo riscontro dell’infrazione (atti che l’amministrazione deve depositare ai sensi dell’art. 23 secondo comma della citata L. n. 689 del 1981, ed altresì considerando, come tempo massimo, quello che si renda ragionevolmente necessario per concludere l’indicata indagine, in relazione alle circostanze del caso concreto). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5785 del 22 maggio 1991 (Cass. civ. n. 5785/1991)

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