La vittima di un sinistro stradale che proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006) non è tenuta a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148 del detto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell’abrogata l. n. 990 del 1969, con le modalità indicate dall’art. 22 di quest’ultima legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19031 del 6 luglio 2021 (Cass. civ. n. 19031/2021)
La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi). Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 15045 del 3 giugno 2021 (Cass. civ. n. 15045/2021)
Il datore di lavoro che intenda agire a tutela del credito alla prestazione lavorativa del proprio dipendente, danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo sul quale era trasportato, può agire ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 ma non esperire l’”azione diretta” prevista dall’art. 141 del medesimo decreto, posto che la tutela del terzo trasportato, per il carattere eccezionale del citato art. 141 che la prevede, non può essere applicata analogicamente a soggetti che non siano nella stessa espressamente contemplati. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3729 del 8 febbraio 2019 (Cass. civ. n. 3729/2019)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1829 del 25 gennaio 2018 (Cass. civ. n. 1829/2018)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e natanti, qualora l’attore chieda la condanna dell’assicuratore alla «penale» prevista (prima della novella introdotta dalla legge n. 57 del 2001) dall’art. 3 d.l. n. 857 del 1976 convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977 per il caso in cui l’assicuratore non effettui al danneggiato alcuna offerta o pagamento, tale richiesta non costituisce domanda cumulabile con quella principale ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito (art. 10 c.p.c.), trattandosi di una sollecitazione dei poteri del giudice estranea alla domanda, in quanto finalizzata alla applicazione di una sanzione amministrativa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11274 del 27 maggio 2005 (Cass. civ. n. 11274/2005)
Il potere di irrogare la sanzione pecuniaria comminata dall’art. 3, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv., con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) all’impresa di assicurazioni che non abbia dato alcuna risposta al danneggiato, entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 3, dopo aver ricevuto rituale richiesta di risarcimento, spetta all’autorità amministrativa (Uffici provinciali per l’industria il commercio e l’artigianato); pertanto la sentenza del giudice ordinario, favorevole al danneggiato, che irroghi altresì detta sanzione all’impresa è, a tal riguardo, viziata da difetto assoluto di giurisdizione e va cassata senza rinvio. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 18989 del 22 settembre 2004 (Cass. civ. n. 18989/2004)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e natanti, l’ammontare della sanzione amministrativa, disposta dall’art. 3 D.L. n. 857 del 1976 convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977 per il caso in cui l’assicuratore provveda oltre il termine prescritto all’offerta o al pagamento (sia o meno in precedenza intervenuta sul punto una promessa al danneggiato), è previsto in misura pari all’ammontare della somma tardivamente versata, atteso che, dimostrando il pagamento tardivo la possibilità di una definizione stragiudiziale, si è inteso colpire il ritardo con una sanzione tale da renderlo non remunerativo, mentre il diverso ammontare della sanzione prevista nell’ipotesi in cui l’assicuratore non effettui alcuna offerta o pagamento trova giustificazione nel fatto che, ove si ritenga non dovuto il risarcimento, il vaglio della pretesa del danneggiato spetta al giudice che potrà, eventualmente, provvedere ai sensi del comma nono del citato art. 3 in caso di dolo o colpa grave dell’assicuratore, il cui silenzio, perciò, inteso come espressione di un ragionato rifiuto della pretesa risarcitoria, viene colpito da sanzione solo per la mancata enunciazione delle relative ragioni, che, ove palesate, avrebbero potuto impedire l’instaurarsi di una lite; non sussiste pertanto alcuna contraddizione nel diverso regime sanzionatorio previsto per le due infrazioni sopra considerate, né è configurabile l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 D.L. n. 852 citato, così come interpretato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9423 del 12 luglio 2001 (Cass. civ. n. 9423/2001)
L’illecito amministrativo di cui all’art. 3, quarto ed ottavo comma del D.L. 857/76 (inosservanza, da parte dell’assicuratore, del termine di quindici giorni per il pagamento della somma offerta, decorrente dalla ricezione della comunicazione di accettazione del danneggiato) non presuppone necessariamente il rigoroso rispetto della sequenza temporale di cui ai primi tre commi (richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato; comunicazione dell’assicuratore a quest’ultimo della somma offerta per il risarcimento; comunicazione del danneggiato all’assicuratore dell’accettazione della somma offerta), essendo sufficiente che risulti comunque concluso, fra danneggiato ed assicuratore, l’accordo sulla misura del risarcimento, anche se in sequenza e con modalità diverse da quelle previste ex lege, e che il pagamento della somma da parte dell’assicuratore sia avvenuto oltre il predetto termine, decorrente dalla data di conclusione dell’accordo. La ratio del dovere incombente sull’assicuratore (la cui inosservanza risulta amministrativamente — oltreché civilmente — sanzionata) consiste, difatti, nell’esigenza di tutelare compiutamente, anche sul piano pubblicistico, la realizzazione dell’interesse del danneggiato ad ottenere, entro un termine breve legislativamente stabilito, il risarcimento dovuto (o, quantomeno, in acconto, quello concretamente riconosciutogli dall’assicuratore). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12829 del 23 dicembre 1998 (Cass. civ. n. 12829/1998)
In tema di disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ed in relazione agli illeciti amministrativi previsti, con riferimento ai sinistri con soli danni a cose, a carico degli assicuratori per l’ipotesi di inosservanza di termini nella comunicazione del risarcimento offerto e nel successivo pagamento, l’art. 3 D.L. n. 857 del 1976 prevede, per l’assicuratore che non comunichi al danneggiato nei termini previsti la misura della somma offerta per il risarcimento, la sanzione pecuniaria di lire 100.000, e, per l’assicuratore che, dopo aver formulato un’offerta di risarcimento superiore a lire 100.000, non paghi poi nei prescritti termini, una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma offerta; ne consegue che l’assicuratore che lasci trascorrere i termini per la formulazione dell’offerta, e, dopo l’instaurazione di un giudizio, paghi, in seguito a transazione, una somma superiore a lire 100.000, è soggetto alla sanzione di lire 100.000 e non a sanzione pari alla somma corrisposta, atteso che la transazione intervenuta a seguito dell’instaurazione di un giudizio (ancorché non racchiusa in un verbale di conciliazione) non è equiparabile all’offerta di cui all’art. 3 D.L. cit., costituendo un negozio a sé stante, in cui, tra l’altro, non necessariamente l’assicuratore deve assumere il ruolo di proponente, potendo limitarsi ad accettare una proposta transattiva avanzata dalla controparte. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8154 del 18 agosto 1998 (Cass. civ. n. 8154/1998)
Non viola alcuna norma di legge (né tantomeno alcun principio fondamentale della materia) il giudice conciliatore che pronunci sentenza di condanna nei confronti di una compagnia di assicurazione, evidenziando la colpa grave in cui quest’ultima incorre nell’omettere, all’esito del compimento del sessantunesimo giorno tra la data di ricezione della richiesta di risarcimento e la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, qualsiasi, concreta offerta di risarcimento del danno lamentato dall’attore vittorioso, non potendosi ritenere la norma di cui all’art. 3, comma nono, del D.L. n. 857 del 1976 (nella specie, oggetto di corretta applicazione estensiva) subordinata, quanto alla sua efficacia, alle prescrizioni di cui al D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 (allegazione della denuncia di sinistro), attesane la natura di fonte normativa subordinata (ed addirittura posteriore di anni alla norma citata). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7364 del 8 agosto 1997 (Cass. civ. n. 7364/1997)
La sentenza con la quale il conciliatore, nel condannare una compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato da un sinistro stradale, infligga alla compagnia medesima una sanzione pecuniaria d’importo pari alla somma liquidata al danneggiato, va annullata con rinvio, in quanto tale statuizione, essendo in astratto corrispondente all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 3, ottavo comma, D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, per il caso di inerte o dilatorio comportamento dell’assicuratore (che ometta di effettuare alcuna offerta al danneggiato, ovvero gli trasmetta in ritardo la somma accettata), riguarda una violazione non sanzionabile dal giudice della causa risarcitoria, essendo competenti, al riguardo, gli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato ed applicandosi alle indicate sanzioni le disposizioni della legge n. 689 del 1981. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 5390 del 16 maggio 1995 (Cass. civ. n. 5390/1995)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione automobilistica e con riguardo alla sentenza che accogliendo la domanda del danneggiato contro l’assicuratore ravvisi un comportamento doloso o colposo di quest’ultimo e lo condanni d’ufficio al pagamento di una somma di denaro a favore dell’Ina – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada in applicazione dell’art. 3 comma 9 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. in L. 26 febbraio 1977 n. 39, deve dichiararsi inammissibile l’impugnazione che l’assicuratore medesimo proponga, con limitato riguardo a tale statuizione, con atto notificato a detto Istituto, che non è parte in causa ma mero destinatario del pagamento, anziché al danneggiato, che avendo agito ed ottenuto il risarcimento del danno, ne era ab origine il necessario contraddittore e, quindi, l’unico legittimato passivo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8519 del 19 ottobre 1994 (Cass. civ. n. 8519/1994)
Per l’applicazione della sanzione pecuniaria comminata dall’art. 3, ottavo comma, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti, va seguito il procedimento amministrativo previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, (che ha sostituito la L. 24 dicembre 1975, n. 706), il cui art. 14 impone la contestazione immediata della violazione, ovvero la notificazione dei suoi estremi entro il termine di novanta giorni «dall’accertamento»; a quest’ultimo fine l’accertamento deve intendersi avvenuto nel momento in cui l’autorità amministrativa competente ha completato, anche a seguito di richiesta di informazioni all’autore della violazione, le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggetto e soggettivi) della infrazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2926 del 25 marzo 1994 (Cass. civ. n. 2926/1994)
Le disposizioni dell’art. 3 della L. 26 febbraio 1977 n. 39, recante modificazioni alle norme sull’assicurazione obbligatoria R.C.A., non sono applicabili, ostandovi la chiara lettera della norma, nei casi di sinistri che abbiano prodotto lesioni con postumi permanenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1477 del 15 febbraio 1994 (Cass. civ. n. 1477/1994)
In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, l’art. 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) va interpretato — anche alla stregua del conforme tenore delle norme regolamentari approvate con D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 (artt. 12 e 13) — nel senso che l’obbligo del pagamento da parte della società assicuratrice della somma offerta al danneggiato e da questo accettata deve avvenire entro quindici giorni dalla ricezione della accettazione, a prescindere dalle modalità con cui è stata formulata la richiesta risarcitoria, e quindi anche nel caso in cui alla medesima non sia allegata la denuncia secondo il modulo previsto dall’art. 5 del decreto legge citato, atteso che l’accettazione da parte del danneggiato dell’offerta dell’assicuratore fa divenire irrilevante il contenuto della menzionata denunzia. Conseguentemente, anche in quest’ultimo caso l’inosservanza del termine di pagamento rende l’assicuratore passibile di condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall’ottavo comma dell’art. 3, D.L. n. 857 del 1976. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12724 del 28 novembre 1992 (Cass. civ. n. 8341/1992)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e natanti e con riguardo all’infrazione amministrativa prevista dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata (comportamento, relativamente al quale, il regime sanzionatorio manifestamente non viola gli artt. 3 e 97 Cost., in confronto con quello concernente il caso dell’inerzia nella stessa formulazione di una offerta di risarcimento), ai fini della determinazione del dies a quo del termine di novanta giorni, entro il quale, in caso di mancata contestazione personale, devono essere notificati gli estremi dell’infrazione, ai sensi dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1975, n. 706, deve tenersi conto anche del tempo ragionevolmente necessario all’amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell’accertamento dell’infrazione e dalla redazione del successivo processo verbale. Esaurito tale tempo, la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, inizia il decorso del termine suddetto, in guisa tale da impedire comportamenti meramente dilatori della P.A. e da consentirle un adeguato spatium deliberandi ai fini dell’emissione dell’atto finale del procedimento sanzionatorio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8341 del 8 luglio 1992 (Cass. civ. n. 8341/1992)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la condanna dell’impresa assicuratrice, in caso di notevole sproporzione (per dolo o colpa grave) fra l’importo da essa offerto al danneggiato e quello liquidato, al pagamento di una somma all’Istituto nazionale delle assicurazioni, secondo le previsioni dell’art. 3 nono comma del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. in L. 26 febbraio 1977, n. 39), non integra una sanzione pecuniaria, irrogabile ed opponibile in base alla disciplina fissata per le pene pecuniarie amministrative (come invece quella di cui ai commi ottavo, decimo ed undicesimo di detto art. 3), ma configura una pronuncia giudiziale, inclusa nella sentenza resa in favore del danneggiato, che l’obbligato può impugnare con i normali mezzi e nei confronti degli originari contraddittori (non nei riguardi dell’Ina, il quale è mero destinatario del versamento, non parte nel giudizio di formazione del titolo). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7452 del 17 giugno 1992 (Cass. civ. n. 7452/1992)
L’inosservanza dell’onere di allegare alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il modulo, debitamente compilato, prescritto dagli artt. 3 e 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 – così come modificati dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39 -, non è causa di improcedibilità della domanda giudiziale di risarcimento perché all’inosservanza delle predette disposizioni non può essere estesa la sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per il caso di inosservanza dell’onere della domanda stragiudiziale di risarcimento, rispetto al quale le disposizioni dei citati artt. 3 e 5 non hanno funzione integrativa, essendo piuttosto volute per gli altri effetti di ordine sostanziale dalle stesse (disposizioni) indicate. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6507 del 7 giugno 1991 (Cass. civ. n. 6507/1991)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e con riguardo all’infrazione amministrativa, prevista dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata, trova applicazione l’art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sulla notificazione degli estremi della violazione entro novanta giorni dall’accertamento. Peraltro, poiché questo accertamento configura attività interna degli uffici dell’amministrazione dell’industria, il dies a quo del suddetto termine va individuato alla stregua degli atti inerenti a tale attività ed implicanti l’effettivo riscontro dell’infrazione (atti che l’amministrazione deve depositare ai sensi dell’art. 23 secondo comma della citata L. n. 689 del 1981, ed altresì considerando, come tempo massimo, quello che si renda ragionevolmente necessario per concludere l’indicata indagine, in relazione alle circostanze del caso concreto). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5785 del 22 maggio 1991 (Cass. civ. n. 5785/1991)