Art. 147 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Stato di bisogno del danneggiato

Articolo 147 - codice delle assicurazioni private

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’articolo 75 comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Articolo 147 - Codice delle assicurazioni private

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’articolo 75 comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L’istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L’ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Note

L’ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all’art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall’attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7389 del 16 marzo 2021 (Cass. civ. n. 7389/2021)

In tema di esecuzione forzata, allorché l’esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto “ex tunc”, un valido titolo esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che, in ipotesi di ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per un determinato importo, cui sia subentrata dapprima una sentenza di condanna di primo grado per un importo maggiore e poi una sentenza di condanna in appello per un importo pari alla metà di quello riconosciuto nel grado precedente, stante la natura anticipatoria del primo provvedimento in funzione della successiva pronuncia a cognizione piena, nonché la normale retrodatazione degli effetti dell’accoglimento della domanda, l’ultima sentenza si sostituisce con efficacia “ex tunc” all’ordinanza iniziale, identici essendo i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6072 del 18 aprile 2012 (Cass. civ. n. 6072/2012)

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché al giudice del merito è consentito unicamente di provvedere al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, è illegittima l’assegnazione in favore della stessa di una provvisionale ai sensi dell’art. 24, L. 24 dicembre 1969, n. 990. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11788 del 28 dicembre 1993 (Cass. pen. n. 11788/1993)

Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione l’ordinanza con la quale il giudice istruttore ordina alla società di assicurazione, convenuta in giudizio ai sensi dell’art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, il deposito su libretto bancario intestato ai danneggiati del massimale di polizza, trattandosi di provvedimento non definitivo, in quanto oggetto di riesame nello stesso grado di giudizio, e revocabile da parte dello stesso giudice istruttore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8375 del 27 luglio 1993 (Cass. civ. n. 8375/1993)

L’estinzione del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale ed il conseguente trasferimento in tale sede dell’azione civile, ai sensi dell’art. 24 c.p.c. (previgente), non è rilevabile di ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell’art. 307 c.p.c. Pertanto, nel caso in cui il processo penale si concluda con sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per amnistia, non è necessaria, per conservare l’efficacia del provvedimento di assegnazione di una provvisionale pronunciato in quel procedimento, ai sensi dell’art. 24 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, la proposizione in un nuovo giudizio dell’azione civile entro il termine di sei mesi indicato dall’art. 12 della L. 3 agosto 1978 n. 405 allorquando il precedente giudizio civile, non essendone stata eccepita l’estinzione, debba ancora considerarsi pendente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4368 del 9 aprile 1992 (Cass. civ. n. 4368/1992)

L’ordinanza con la quale il giudice istruttore assegna al danneggiato una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell’art. 24 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, trattandosi di provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito, tal che non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13968 del 28 dicembre 1991 (Cass. civ. n. 13968/1991)

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