Art. 142 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

Articolo 142 - codice delle assicurazioni private

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.(1)
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Articolo 142 - Codice delle assicurazioni private

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.(1)
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. f), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, è stato ripristinato nel suo testo previgente in virtù dell’abrogazione della suddetta lettera disposta dall’art. 3 sexies, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

Massime

La surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell’importo dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altra. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 26647 del 18 ottobre 2019 (Cass. civ. n. 26647/2019)

In forza del disposto dell’art. 28, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell’art. 142 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corrisposto l’indennizzo all’infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte cost. 6 giugno 1989, n. 319, agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. La citata normativa speciale non ha però abrogato l’ultimo comma dell’art. 1916 c.c., che consente all’ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile, sicchè all’ente medesimo è dato di proporre l’una o l’altra azione in surrogazione, attenendo le stesse a rapporti differenti e diversamente disciplinati. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27869 del 23 novembre 2017 (Cass. civ. n. 27869/2017)

In tema di risarcimento danni da responsabilità civile, ove l’assicuratore della r.c.a. abbia pagato l’intero massimale di polizza nelle mani dell’assicuratore sociale che abbia agito in surrogazione, successivamente sia stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti), la vittima abbia richiesto all’assicuratore della r.c.a. il ristoro integrale del danno alla persona nonostante l’esaurimento del massimale, l’assicuratore stesso non può invocare il principio dell’apparenza del diritto per rifiutare il risarcimento del danno in favore della vittima, venendo altrimenti frustrata l’efficacia retroattiva delle sentenze della Consulta. In tale ipotesi, all’assicuratore è consentito unicamente, dopo avere risarcito la vittima, promuovere l’azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti dell’assicuratore sociale per le somme a questo versate ed eccedenti il massimale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011 (Cass. civ. n. 1083/2011)

All’obbligazione di una società assicuratrice nei confronti di una regione, concernente il rimborso nella percentuale stabilita contrattualmente ed indipendentemente da qualsiasi accertamento di responsabilità delle somme corrisposte dall’ente per prestazioni ospedaliere erogate a persone rimaste coinvolte in sinistri stradali, non è applicabile la normativa che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all’art. 2947 c.c., bensì quella decennale di cui all’art. 2946 c.c., trattandosi di obbligazione che prescinde dal tema della responsabilità aquiliana, non riguardando in alcun modo, neppure indiretto e/o mediato, il risarcimento del danno, ed avendo, invece, natura convenzionale, siccome concernente il rimborso delle somme spese dall’ente per una ragione individuata dalla stessa previsione contrattuale e nei limiti da essa stabiliti. (Nella specie, relativa all’obbligazione di una società assicuratrice a rimborsare le spese di spedalità sostenute in conseguenza di sinistri stradali alla Regione Toscana derivante dalla convenzione stipulata tra tale ente e l’ANIA, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che il caso esaminato fosse diverso dalle ipotesi disciplinate dall’art. 142 del D.L.vo n. 209 del 2005, dall’art. 28 della L. 990 del 1969, abrogato dall’art. 354 del D.L.vo indicato, e dall’art. 1916 c.c., in cui si verte in tema di diritto di surroga fondato sull’accertamento della responsabilità). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27401 del 18 novembre 2008 (Cass. civ. n. 27401/2008)

L’assicuratore sociale il quale abbia indennizzato il danno subito dall’assicurato e causato dall’altrui illecito, non può surrogarsi al diritto del danneggiato per quei danni alla persona che non siano coperti dall’assicurazione sociale come il danno morale e il danno biologico, cui accedono, quali naturali componenti del danno risarcibile dall’assicuratore della responsabilità civile inerente alla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge n. 990 del 1969, la rivalutazione monetaria e gli interessi. Né in detta ipotesi è legittimo suddividere il massimale incapiente tra il danneggiato e l’assicuratore sociale, secondo il riparto proporzionale previsto dall’art. 27 legge cit., atteso che detto istituto riguarda il diverso caso in cui vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro. (Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20747 del 26 ottobre 2004 (Cass. civ. n. 20747/2004)

Poichè nessuno può rivestire contemporaneamente la posizione di danneggiante e di danneggiato, gli eredi del soggetto deceduto in un sinistro stradale di cui era corresponsabile non possono essere considerati solidalmente responsabili — con gli altri soggetti chiamati a rispondere del sinistro — dei danni da essi stessi patiti. Pertanto, come a norma dell’art. 1916 l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato soltanto verso i terzi responsabili, così l’Inail che abbia pagato l’indennità ai congiunti del proprio assicurato non ha titolo per ripeterla contro l’assicuratore della responsabilità civile del de cuius, il quale non può essere considerato — a questi fini — terzo responsabile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12907 del 13 luglio 2004 (Cass. civ. n. 12907/2004)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta dall’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 all’ente gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato nei confronti dell’assicuratore per la r.c.a. del responsabile ai fini del rimborso delle spese sostenute per prestazioni erogate all’assistito. [secondo cui, in deroga a quanto disposto dall’art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni (in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennità), per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore (nella specie: Inam) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga, non essendo il pagamento dell’indennizzo (al danneggiato) opponibile all’istituto gestore di assicurazione sociale da parte dell’assicuratore della r.c.a. dopo che a quest’ultimo sia pervenuta la comunicazione di detto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato stesso] discende che, quando tale istituto gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato partecipi al giudizio risarcitorio (partecipazione che non rimane preclusa dalla dichiarazione, non conforme al vero, che lo stesso assicurato abbia reso circa la insussistenza a suo favore del rapporto assicurativo sociale obbligatorio), il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in relazione alla quale l’istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 28 legge n. 990 del 1969 ha lo scopo di evitare che l’infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l’integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l’assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8527 del 5 maggio 2004 (Cass. civ. n. 8527/2004)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, la disciplina limitativa della surrogazione legale degli enti gestori delle assicurazioni sociali, discendente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 28 della L. n. 990 del 1969 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989, con riguardo al diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, opera anche quando, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla persona maturato a favore del loro dante causa, agiscano, dopo la morte, gli eredi, dato che il previsto regime di allargata migliore tutela, che non deve subire ingiustificate restrizioni a seconda che a chiederne in giudizio l’accertamento sia l’originario titolare ovvero i suoi eredi, è accordato in relazione all’oggettiva ragione genetica del credito e prescinde dalla persona che ne è l’attuale titolare. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19560 del 19 dicembre 2003 (Cass. civ. n. 19560/2003)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, dalla disciplina della azione di surrogazione riconosciuta all’ente gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato, nei confronti dell’assicuratore per la r.c.a. del responsabile, dall’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, discende che, dal momento in cui tale ente comunica all’assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l’assicurato danneggiato all’indennizzo, e con ciò lo preavverta con ciò preavvertendolo di voler effettuare la surroga, l’assicuratore è tenuto all’accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell’ente gestore, e la manifestazione della volontà di surrogarsi incontra l’unico limite temporale della liquidazione definitiva del danno; ne consegue che, non distinguendo la legge tra liquidazione giudiziale e stragiudiziale del danno, il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l’istituto ha dichiarato di volersi surrogare, anche se l’istituto manifesti la propria volontà di surroga quando il giudizio è già in corso. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 604 del 17 gennaio 2003 (Cass. civ. n. 604/2003)

Qualora un istituto di assicurazione sociale agisca, per il rimborso di rendita erogata ad un infortunato per incidente stradale, nei confronti del terzo responsabile dell’infortunio medesimo, esercitando il diritto di surrogazione previsto dall’art. 28 della legge n. 990 del 1969, devono ritenersi applicabili, al fine della liquidazione di quanto dovuto da detto terzo, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (le quali, anche se dettate con riferimento alla diversa ipotesi del regresso contro il datore di lavoro, configurano espressione di un principio generale). Da ciò consegue che vanno riconosciuti in favore dell’istituto, non soltanto un importo di denaro pari al valore capitale, ma anche l’ammontare dei ratei di rendita in precedenza versati. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16563 del 25 novembre 2002 (Cass. civ. n. 16563/2002)

Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro determinato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è previsto l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile, all’Inail competono: a) la speciale azione di rivalsa ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle «persone civilmente responsabili» (che dà luogo ad una causa previdenziale ed è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa); b) l’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. (che l’istituto può esercitare per far valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato contro il terzo responsabile dell’infortunio che sia esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che ha il limite derivante dal risarcimento dovuto al danneggiato); c) l’azione ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 (esperibile direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione dei veicoli — ma non nei confronti di quest’ultimo — e che ha il diverso limite costituito dall’ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l’assicurazione RCA). Tali azioni, in considerazione della previsione differenziata di singole ipotesi di pregiudizialità-dipendenza (v. artt. 32-36 c.p.c.) tra cause diverse, normalmente vanno trattate separatamente (potendo la trattazione congiunta comportare deroghe alle norme sulla competenza e/o sul rito), ma non può escludersi a priori che possano verificarsi casi suscettibili di combinazione (azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e surrogatoria nei confronti di altri soggetti) o di sovrapposizione (azioni di regresso e surrogatoria nei confronti dei medesimi soggetti), data la varietà di ipotesi che possono verificarsi. (Fattispecie relativa ad un lavoratore rimasto infortunato in un incidente stradale in quanto trasportato su un veicolo condotto da altro dipendente dello stesso datore di lavoro). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3357 del 7 aprile 1999 (Cass. civ. n. 3357/1999)

L’Inail non può surrogarsi nel diritto dell’assicurato al risarcimento del danno biologico spettantegli verso i terzi responsabili, atteso che sono reciprocamente estranei il risarcimento del danno alla salute e la prestazione che spetta al lavoratore in caso di inabilità permanente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12247 del 3 dicembre 1998 (Cass. civ. n. 12247/1998)

Né dall’art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, né dall’art. 11 c.p.c. o dai principi generali si ricavano elementi che possano far ritenere che l’ente gestore dell’assicurazione sociale, una volta pendente controversia giudiziaria tra il danneggiato da una parte e il danneggiante e l’assicuratore di questo dall’altra, non possa conseguire quanto ex lege spettantegli se non intervenendo nel giudizio pendente. (La S.C., nell’affermare il principio riportato, ha ritenuto che non sussisteva contrasto con le sentenze n. 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991, in quanto, nella specie, a seguito della surroga, l’Inail aveva ottenuto il pagamento dall’ente assicuratore anteriormente alla decisione). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1975 del 24 febbraio 1998 (Cass. civ. n. 1975/1998)

La sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989, n. 319 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 28, commi secondo, terzo e quarto della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l’Inail abbia dichiarato all’assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito, di per sè, non è un fatto giuridico capace di rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte costituzionale. Infatti sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull’esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall’Inail perché ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 605 del 22 gennaio 1998 (Cass. civ. n. 605/1998)

L’Inail, a seguito della modifica normativa conseguente ad alcune decisioni della Corte Costituzionale (nella specie n. 356 del 1991), non può surrogarsi all’assicurato per le somme dovutegli dal responsabile del sinistro stradale per risarcimento del danno biologico non soltanto se questo non è collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, ma altresì se, pur essendovi tale collegamento, è difficile scindere tale voce dall’unicum che costituisce il danno biologico. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9401 del 25 settembre 1997 (Cass. civ. n. 9401/1997)

Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della rca, quando il veicolo danneggiante risulti sprovvisto di assicurazione non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva fra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile ex delicto, posto che la copertura assicurativa del Fondo ha per oggetto il danno subito dal terzo danneggiato e non l’obbligazione risarcitoria del danneggiante non assicurato (il Fondo, infatti, può agire in regresso nei confronti del responsabile del danno). Ne consegue che la prescrizione dell’azione dell’azione surrogatoria dell’Inail, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del danneggiante, non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dall’Istituto nei confronti del Fondo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4230 del 14 maggio 1997 (Cass. civ. n. 4230/1997)

L’assicuratore della responsabilità civile che esegue nei confronti degli enti indicati dai commi primo e secondo, dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 il pagamento di somme cui quegli enti hanno diritto, è, in misura corrispondente, liberato dall’obbligazione di pagare l’indennità di assicurazione che egli ha nei confronti del danneggiato, senza che tale liberazione sia sottoposta a particolari condizioni, la cui osservanza è, invece, prescritta perché il pagamento dell’indennità fatto al danneggiato liberi l’assicuratore dall’obbligazione che gli deriva dalla legge nei confronti degli stessi enti indicati dal citato art. 28. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6793 del 16 giugno 1995 (Cass. civ. n. 6793/1995)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il pagamento dell’indennizzo al danneggiato non è opponibile dall’istituto assicuratore per la responsabilità civile, all’istituto gestore di assicurazione sociale, ove tale pagamento sia stato effettuato, ancorché in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato stesso, suo assicurato, non essendo prevista nel sistema della legge n. 990 del 1969 alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell’istituto gestore dell’assicurazione sociale del danneggiato sancito dall’art. 28 di detta legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 843 del 25 gennaio 1995 (Cass. civ. n. 843/1995)

Per il disposto dell’art. 28 comma 2 legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale (I.N.A.I.L.) che ha corrisposto l’indennizzo all’infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 319/89, agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. Il citato art. 28 non ha abrogato, peraltro, l’ultimo comma dell’art. 1916 c.c., che consente all’Ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile. Essendo le due azioni distinte e diversamente disciplinate, l’Ente gestorio che abbia agito nel contempo contro il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. e contro la società assicuratrice ex art. 28 legge n. 990/69, ben può rinunciare a quest’ultima azione (nella specie la compagnia era stata posta in liquidazione) e coltivare l’azione contro il solo responsabile del danno. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11112 del 23 dicembre 1994 (Cass. civ. n. 11112/1994)

In seguito alla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 28 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza del 6 giugno 1989, n. 319, l’azione surrogatoria dell’ente gestore delle assicurazioni sociali nei diritti dell’assistito danneggiato, al quale siano state erogate prestazioni previdenziali, contro l’assicuratore del responsabile può essere esercitata solo nei limiti delle somme che con riguardo all’importo del massimale di polizza residuano dopo la detrazione dei crediti del danneggiato-assistito per i danni alla persona non risarciti attraverso le prestazioni dell’ente assicuratore (quali quelli per invalidità temporanea e permanente, per danno alla vita di relazione, per eventuale danno biologico e morale, con relativa rivalutazione, oltre interessi) che, come per eguali danni dei terzi, il giudice deve a tal fine accertare e liquidare con priorità rispetto all’ente previdenziale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5683 del 11 giugno 1994 (Cass. civ. n. 5683/1994)

Tanto nell’azione surrogatoria esercitata ex art. 1916 c.c., nei confronti dell’autore del fatto illecito dannoso derivante dalla circolazione stradale, che in quella diretta nei confronti della società esercente l’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 28, L. n. 990 del 1969, l’istituto gestore dell’assicurazione sociale non può surrogarsi nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona — fra cui, eventualmente, il danno morale — che non abbia avuto una copertura assicurativa e da lei non risarcito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2706 del 22 marzo 1994 (Cass. civ. n. 2706/1994)

La sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, L. 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assicurato al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti – pur operando retroattivamente, non esclude che, ai fini della valutazione della sussistenza o meno della colpa dell’assicuratore nel ritardo della prestazione assicurativa, relativamente a comportamenti collocabili nel periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza medesima, si debba tener conto della situazione normativa risultante dall’originario testo della citata disposizione e quindi della possibilità che il ritardo stesso trovi giustificazione nella necessità di contenere le prestazioni dovute al danneggiato nei limiti della differenza fra il massimale di polizza e l’importo del dovuto in sede di surroga. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2177 del 5 marzo 1994 (Cass. civ. n. 2177/1994)

Nell’ipotesi in cui non tutto il pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato in occasione di un incidente stradale risulti coperto dall’ente gestore dell’assicurazione sociale (Inail), per essere questi tenuto ad avere in effetti, risarcito soltanto il danno da invalidità temporanea e permanente, le voci di pregiudizio estranee a tale copertura, quali il danno biologico, quello morale e le spese sostenute devono essere ristorate, direttamente alla vittima dell’incidente, dal responsabile civile e, nei limiti del massimale di polizza, dal suo assicuratore, senza possibilità di compensazione fra quanto per siffatte, ulteriori causali risulti ancora dovuto al danneggiato e quanto rimborsato, in sede surrogatoria, all’ente suddetto che abbia provveduto per i suddetti, diversi titoli di danno. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11277 del 15 novembre 1993 (Cass. civ. n. 11277/1993)

Il credito dell’Inps, che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell’indennità di malattia erogatagli in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell’originario credito del danneggiato, e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l’autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell’art. 28, L. 24 dicembre 1969, n. 990, sono tenuti a corrispondere all’istituto, l’importo della svalutazione monetaria (e gli interessi) a far tempo dall’effettivo esborso di quell’indennità da parte dell’istituto, mediante il meccanismo di conguaglio previsto dalle leggi, essendo il patrimonio di quest’ultimo rimasto così depauperato del relativo valore dalla relativa data, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all’originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8018 del 19 luglio 1993 (Cass. civ. n. 8018/1993)

Qualora un istituto di assicurazione sociale agisca per il rimborso di rendita erogata ad un infortunato per incidente stradale, nei confronti del terzo responsabile dell’infortunio medesimo, esercitando il diritto di surrogazione previsto dall’art. 28, L. n. 990 del 1969, devono ritenersi applicabili, al fine della liquidazione di quanto dovuto da detto terzo, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (le quali, anche se dettate con riferimento alla diversa ipotesi del regresso contro il datore di lavoro, configurano espressione di un principio generale), con la conseguenza che va riconosciuto in favore dell’istituto, non soltanto un importo di denaro pari al valore capitale, ma anche l’ammontare dei ratei di rendita in precedenza versati. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6996 del 24 giugno 1993 (Cass. civ. n. 6996/1993)

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