Art. 142 ter – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Utenti della strada non motorizzati

Articolo 142 ter - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

Articolo 142 ter - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 06.11.2007, n.198, con decorrenza dal 24.11.2007.

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