Art. 140 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Pluralità di danneggiati e supero del massimale

Articolo 140 - codice delle assicurazioni private

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Articolo 140 - Codice delle assicurazioni private

1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Massime

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005 (al pari dell’art. 291, comma 3, dello stesso decreto) disciplina un’ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto processuale e non sostanziale: esso presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell’assicuratore e del responsabile civile) o che in esso intervenga uno o più altri danneggiati e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 42073 del 30 dicembre 2021 (Cass. civ. n. 42073/2021)

Nei giudizi fra l’impresa di assicurazione e la pluralità di persone danneggiate da un sinistro stradale, instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, non sussiste un litisconsorzio necessario processuale, in quanto la diversità di giudicati che può eventualmente insorgere per la mancata partecipazione al giudizio di appello di taluno dei danneggiati resta sul piano della mera contraddittorietà logica, ma non determina un conflitto pratico di giudicati, essendo gli stessi materialmente eseguibili in modo simultaneo, né ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario sostanziale introdotta dall’art. 140 citato, trattandosi di norma processuale non suscettibile di applicazione retroattiva. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2348 del 31 gennaio 2018 (Cass. civ. n. 2348/2018)

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l’art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha natura di norma processuale poiché introduce una ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché, in difetto di espressa previsione, non è suscettibile di applicazione retroattiva, non trovando applicazione ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7685 del 16 aprile 2015 (Cass. civ. n. 7685/2015)

Ai sensi dell’art. 27, comma secondo, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1527 del 26 gennaio 2010 (Cass. civ. n. 1527/2010)

L’assicuratore convenuto in giudizio dai vari danneggiati, alcuni dei quali abbiano limitato la domanda alla condanna generica mentre altri abbiano domandato la condanna anche nel quantum ove non richieda espressamente l’estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno per gli effetti dell’art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può poi opporre ai danneggiati che agiscano per la liquidazione del danno l’esaurimento del massimale di polizza per effetto dei primi pagamenti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18854 del 20 settembre 2004 (Cass. civ. n. 18854/2004)

L’assicuratore della responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata, di danneggiati in un unico sinistro, non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l’incapienza del massimale per aver già risarcito altri; ciò in quanto, invece, l’assicuratore ha l’onere di rispettare in tal caso il principio della par condicio, statuito dall’art. 27, primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale. Viceversa egli deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato (a meno che questi abbia consentito l’integrale risarcimento a favore di altri). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13335 del 19 luglio 2004 (Cass. civ. n. 13335/2004)

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall’art. 27 della legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l’obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici, sono istituti nettamente distinti tra loro, posto che le situazioni rispettivamente disciplinate sono radicalmente diverse, non confondibili nei loro presupposti e non unificabili nelle loro conseguenze, sicché, in caso di massimale incapiente, i suindicati enti, così come il danneggiato, concorrono con gli altri danneggiati, secondo lo schema prioritariamente delineato dall’art. 27 della citata legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16521 del 4 novembre 2003 (Cass. civ. n. 16521/2003)

Se l’assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 L. 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) – previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell’inadempimento del debitore – perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l’obbligo o il modo del pagamento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5410 del 17 giugno 1997 (Cass. civ. n. 5410/1997)

Qualora in un sinistro derivante dalla circolazione stradale siano rimaste danneggiate più persone, l’assicuratore della R.C.A. (cui va equiparata l’impresa designata o cessionaria) ha l’onere di provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, allo scopo di procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, ai sensi dell’art. 27 comma primo legge n. 990/69; in difetto, l’assicuratore non può opporre l’esaurimento del massimale di polizza alla parte lesa che agisca con azione diretta in un momento successivo, salvo che non sia stato possibile acquisire la conoscenza delle ulteriori parti lese, malgrado l’uso dell’ordinaria diligenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5313 del 15 maggio 1995 (Cass. civ. n. 5313/1995)

Nell’ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralità di persone, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell’art. 27 della L. n. 990 del 1969, con la conseguenza che è tenuto anche oltre il massimale qualora resti in concreto accertata la sua colpa per aver omesso di impiegare l’ordinaria diligenza nella ricerca e identificazione di altri danneggiati o, dopo l’identificazione di detti danneggiati, abbia pagato a taluno di essi, senza tener conto del diritto degli altri. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11925 del 2 dicembre 1993 (Cass. civ. n. 11925/1993)

La disposizione dell’art. 27 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell’ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non è applicabile alle maggiori somme dovute per l’accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell’assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell’art. 1224 c.c., da un’autonoma causa di debito dell’assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza; pertanto, la riduzione non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell’assicuratore, per soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, nel caso inverso in cui il massimale sarebbe stato, comunque, insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute a meno che la complessità e la difficoltà della liquidazione, anche in relazione alle esigenze di riduzione proporzionale della somma da pagare ai diversi danneggiati con l’accordo di questi, non impedisca di imputare il ritardo all’assicuratore che, gravato per legge del compito di liquidazione concorsuale del massimale, ha il dovere di attivarsi, con tutti i possibili mezzi, per promuovere un accordo tra i vari danneggiati fruendo di quella posizione di imparzialità e di indifferenza in cui versa il debitore rispetto ai destinatari del pagamento quando l’ammontare del debito sia a priori invalicabile, e, se convenuto (in giudizio) da uno dei danneggiati, mettendo a disposizione il massimale, dopo avere chiamato in causa tutti gli altri, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., al fine di ottenere la propria estromissione dal processo. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10810 del 2 novembre 1993 (Cass. civ. n. 10810/1993)

La disposizione dell’art. 27 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell’ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non influisce sui tempi di adempimento della obbligazione dell’assicuratore stabiliti dall’art. 22 della stessa legge, e non esclude, quindi, l’opportunità che questo, accertata l’inadeguatezza della copertura assicurativa, ponga a disposizione dei singoli danneggiati il massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza e buona fede posti a suo carico dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; conseguentemente, la richiesta del danneggiato di risarcimento vale a costituire in mora l’assicuratore dalla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall’art. 22 della citata legge, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28, ai quali l’assicuratore è tenuto a provvedere nel termine dilatorio a lui assegnato, tranne che non dimostri l’impossibilità dell’osservanza di tale termine. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7974 del 18 luglio 1991 (Cass. civ. n. 7974/1991)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disposizione dell’art. 27 della L. n. 990 del 1969, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell’ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, presuppone che all’epoca della richiesta risarcitoria il massimale risulti già insufficiente ed è diretto a regolare il rapporto tra gli stessi danneggiati senza incidere sui tempi di adempimento dell’assicuratore a norma dell’art. 22 della detta legge non venendo meno per lo stesso, ove immediatamente convinto dell’inadeguatezza della copertura assicurativa, la debita opportunità della messa a disposizione del massimale di polizza, al fine dell’osservanza dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede previsti in via generale dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., indipendentemente dall’iniziativa o dalla collaborazione di danneggiati, per cui un tale onere non è previsto dalla legge. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4377 del 23 aprile 1991 (Cass. civ. n. 4377/1991)

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