Art. 121 quinquies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Conflitti di interesse

Articolo 121 quinquies - codice delle assicurazioni private

(1)1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.
2. In deroga all’articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

Articolo 121 quinquies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all’articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.
2. In deroga all’articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 24, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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