Art. 121 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

Articolo 121 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.(2)
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall’IVASS con regolamento.

Articolo 121 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all’articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.(2)
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall’IVASS con regolamento.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 24, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 30.12.2020, n. 187 con decorrenza dal 09.02.2021.

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