Art. 120 ter – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Trasparenza sui conflitti di interesse

Articolo 120 ter - codice delle assicurazioni private

(1)1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l’intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:
a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
b) se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;
c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4;
d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l’intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell’articolo 119-bis.

Articolo 120 ter - Codice delle assicurazioni private

(1)1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l’intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:
a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
b) se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;
c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4;
d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l’intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell’articolo 119-bis.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 22, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

Istituti giuridici

Novità giuridiche