Art. 116 undecies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Pubblicazione delle norme di interesse generale

Articolo 116 undecies - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.

Articolo 116 undecies - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.

Note

(1) Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 18, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68 con decorrenza dal 01.07.2018 ed applicazione dal 1° ottobre 2018 ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 7, del suddetto decreto modificante.

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