Art. 111 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese

Articolo 111 - codice delle assicurazioni private

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell’impresa, direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto della quale tali soggetti operano.(1)
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta.(2)
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano. (2)
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l’intermediario di cui alle sezioni del registro previste all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (1)
5-bis. L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. (3)

Articolo 111 - Codice delle assicurazioni private

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell’impresa, direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto della quale tali soggetti operano.(1)
2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta.(2)
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano. (2)
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l’intermediario di cui alle sezioni del registro previste all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (1)
5-bis. L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. (3)

Note

La rubrica del Titolo, del Capo, e del presente articolo sono state così modificate, da ultimo, dall’art. 1 D.Lgs. 30.12.2020, n. 187 con decorrenza dal 09.02.2021.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 14, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68
(2) Il presente comma è stato così modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 7, D.Lgs. 30.12.2020, n. 187 con decorrenza dal 09.02.2021.
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 14, D.Lgs. 21.05.2018, n. 68

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