(1) A norma dell’art. 235, comma 6, di questo codice, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti.
(2) La precedente rubrica: «Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione» è stata così sostituita dall’attuale dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 98.
A norma dell’art. 7 del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 1140, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(3) Questo comma è stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 98.
A norma dell’art. 7 del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 1140, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(4) Le parole: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale,» sono state inserite dall’art. 13 della L. 29 luglio 2010, n. 120.
(5) Questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 05, lett. b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214.
(6) Si veda il D.M. 5 agosto 2011 (G.U. Serie gen. – n. 201 del 30 agosto 2011).
(7) Questo comma è stato abrogato dall’art. 3 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. Per la procedura di rilascio del duplicato della carta di circolazione si veda l’art. 2 del medesimo D.P.R. che si riporta:
«1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, entro quarantotto ore dalla constatazione, l’intestatario deve farne denuncia, compilando, altresì, apposito modulo, agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.
«2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
«3. L’ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 nell’archivio nazionale dei veicoli;
b) dare comunicazione per via telematica al Ministero dell’interno dell’avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all’indirizzo di residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga, entro il termine stabilito, al domicilio dell’interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
«4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all’atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall’archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell’intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l’attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni.
«5. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell’intestatario.
«6. Nei confronti di chi circola sfornito del permesso provvisorio di circolazione trova applicazione l’articolo 95, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
(8) Questo comma è stato soppresso dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 98.
A norma dell’art. 7 del medesimo provvedimento, come modificato dall’art. 1, comma 1140, lett. b), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.