In tema di prescrizione delle violazioni amministrative, l’illecito previsto all’art. 93, comma 5, del codice della strada concernente la mancata richiesta del certificato di proprietà al pubblico registro automobilistico entro un termine prestabilito, si configura come illecito omissivo istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell’obbligo (entro sessanta giorni dall’effettivo rilascio della carta di circolazione) è finale e perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato.
Non viola il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo, previsto dall’art. 93, comma 5, del codice della strada, di richiedere, per gli autoveicoli ai quali sia stata già rilasciata la carta di circolazione, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e il certificato di proprietà, in quanto tale obbligo è prescritto per tutte le autovetture immatricolate in Italia che siano destinate alla circolazione e non alla semplice detenzione, senza differenze di regime per quelle avviate alla circolazione interna o all’esportazione; neppure viola il predetto principio l’obbligo di comunicare al P.R.A. la definitiva esportazione all’estero del veicolo con restituzione del certificato di proprietà e della carta di circolazione e delle targhe, in quanto tale prescrizione, contenuta nell’art. 103, comma 1, dello stesso codice mira soltanto a far constare la cessazione dell’originaria immatricolazione e non ad alterare il flusso delle esportazioni.
Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione — e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo — sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A. ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo — previsto dal comma 5 dell’art. 93 del codice della strada e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 — di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l’omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà).
L’obbligo di comunicazione, nel termine di legge, presso l’ufficio del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), della definitiva esportazione all’estero del veicolo da parte dell’intestatario o, comunque, da parte di chi ne abbia la disponibilità anche senza risultarne intestatario, previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice della strada (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 5), sussiste anche nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto in precedenza a richiedere al P.R.A. il rilascio del certificato di proprietà dell’autoveicolo, incorrendo, così nella violazione disciplinata dall’art. 93 commi 5 e 9, del Codice della strada. Infatti, la finalità dell’obbligo previsto dal citato art. 103 è quella di consentire la radiazione del veicolo mediante la restituzione non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito del l’immatricolazione del veicolo presso il dipartimento dei trasporti terrestri. (Nella fattispecie, riguardante illeciti amministrativi contestati a società intermediaria per l’esportazione di autoveicoli, il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto che l’obbligo di comunicazione dell’esportazione potesse sorgere solo se il veicolo immatricolato fosse stato iscritto al P.R.A.). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8097 del 8 aprile 2011 (Cass. civ. n. 8097/2011)
In tema di sanzioni amministrative accessorie, la confisca obbligatoria — come prevista dall’art. 21, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità per effetto della sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale — consegue nella sola ipotesi, contemplata dall’art. 93, comma settimo, cod. strada, in cui il veicolo non sia stato immatricolato, alla quale, pertanto, non può essere assimilata la situazione in cui il veicolo, già immatricolato, si venga a trovare nella condizione di «provvisoria» radiazione dalla circolazione ma con possibilità di reimmatricolazione, che sia poi effettivamente avvenuta. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato la confisca di un veicolo colto in circolazione con targa estera, già immatricolato in altro Paese e temporaneamente radiato dalla circolazione, ma, poi, successivamente reimmatricolato in Italia anteriormente alla scadenza di validità dell’originaria immatricolazione). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13990 del 10 giugno 2010 (Cass. civ. n. 13990/2010)
La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell’art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine; né può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che tale veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro del Paese di provenienza, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l’immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25677 del 4 dicembre 2009 (Cass. civ. n. 25677/2009)
La circolazione di un veicolo diretto al confine per l’esportazione, il quale sia privo della carta di circolazione e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via all’uopo previsto dall’art. 99, comma primo, del d.lgs. 285/1992, integra necessariamente l’infrazione prevista dall’art. 93, comma settimo (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione) che comporta la confisca del mezzo, e non già la meno grave infrazione prevista dall’art. 99, comma secondo, la quale attiene invece alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato ma non sia materialmente in possesso del conducente. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12026 del 12 settembre 2000 (Cass. civ. n. 12026/2000)
La confisca amministrativa del veicolo, prevista dall’art. 3, comma settimo, del c.d.s. per l’ipotesi di circolazione di esso prima del rilascio della relativa carta di circolazione, è dal legislatore collegata ad una violazione che, tutte le volte in cui l’immatricolazione non sia ancora intervenuta, costituisce indizio di possibile pericolosità del mezzo, sul quale non sono ancora stati svolti i controlli necessari a garantirne la sicurezza. Quand’anche lo scopo della sanzione accessoria fosse solo quello di accrescere la forza dissuasiva dalla violazione del precetto, è manifestamente evidente che non per questo potrebbe ritenersi irragionevole, in relazione al parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost., che una sanzione accessoria tanto rigorosa colpisca anche il proprietario del veicolo circolante non ancora immatricolato ma in possesso dei requisiti per ottenere l’immatricolazione, stante il carattere primario dell’interesse all’incolumità che viene in considerazione, il pericolo della cui lesione è certamente più elevato in caso di circolazione di veicolo non ancora sottoposto a controllo e che potrebbe dunque rivelarsi privo dei requisiti prescritti.
In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81 e, dunque, per implicito, dell’art. 93, settimo comma, del nuovo codice della strada), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213, sesto comma, c.d.s., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93, settimo comma, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196, primo comma, c.d.s.) ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9493 del 19 luglio 2000 (Cass. civ. n. 9493/2000)
Consegue che non può essere disposta la confisca dell’autoveicolo privo di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che circola sul territorio nazionale successivamente alla scadenza dell’anno. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 618 del 23 gennaio 1998 (Cass. civ. n. 618/1998)
Ai fini della notificazione con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., deve presumersi la buona fede del notificante che abbia fatto affidamento in una prima tentata notifica sui dati risultanti dalla carta di circolazione dell’autoveicolo intestato al notificando (anziché sui dati anagrafici), posto che le risultanze di detto documento sono fidefacenti fino a querela di falso, ed abbia poi eseguito con la normale diligenza ulteriori ricerche della residenza del notificando, risultate negative dal verbale di mancata notifica redatto dall’ufficiale giudiziario. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11428 del 20 dicembre 1996 (Cass. civ. n. 11428/1996)
L’obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all’acquirente ai sensi dell’art. 1477 c.c. i documenti necessari per l’uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la Corte Suprema nell’enunciare l’esposto principia ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilità, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del secondo comma dell’art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di quello definitivo). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3826 del 22 aprile 1994 (Cass. civ. n. 3826/1994)