Art. 92 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Estratto dei documenti di circolazione o di guida

Articolo 92 - codice della strada

1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile nè reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.(1)
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.(2)
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.(3)

Articolo 92 - Codice della Strada

1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile nè reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.(1)
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.(2)
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.(3)

Note

Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono state modificate, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.

(1) Il presente comma, prima modificato dall’art. 3 L.04.01.1994, n. 11 è stato poi così sostituito dall’art. 10 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 3, L. 04.01. 1994, n. 11.
(3) Il presente articolo è stato prima modificato dall’art. 40, D.Lgs. 10.10.1993, n. 360.

Istituti giuridici

Novità giuridiche