Art. 89 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Servizio di linea per trasporto di cose

Articolo 89 - codice della strada

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

Articolo 89 - Codice della Strada

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

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