(1)1. Per destinazione del veicolo (46 ss.) s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio (83) o a uso di terzi.
4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente (84);
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (85–86);
c) servizio di linea per trasporto di persone (87);
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi (88);
e) servizio di linea per trasporto di cose (89);
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi (90).
6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti (2) con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa (3).
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito (243 reg.).
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (217). In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.