(1) 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi (52–56) durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza (140) e da contenere il rumore (155) e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2 (80).
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento (72) cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti (237 reg.).
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte (71 ss.), ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti (2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. La misura della sanzione è da € 1.184 a € 11.847 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter (3).