Art. 59 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Veicoli con caratteristiche atipiche

Articolo 59 - codice della strada

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.(1)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;(2)
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione.(3)

Articolo 59 - Codice della Strada

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.(1)
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;(2)
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione.(3)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 2-bis D.L. 23.10.2008, n. 162, con decorrenza dal 23.12.2008 e poi dall’art. 1 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.
(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 2-bis D.L. 23.10.2008, n. 162, con decorrenza dal 23.12.2008
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 33 bis, comma 3, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8, con decorrenza dal 01.03.2020.

 

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