Art. 52 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Ciclomotori

Articolo 52 - codice della strada

(1)1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;(2)
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Articolo 52 - Codice della Strada

(1)1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;(2)
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360 con decorrenza dal 01.10.1993.
(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a octies), D.L. 10.09.2021, n. 121, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 09.11.2021, n. 156 con decorrenza dal 10.11.2021.

Massime

Non integra gli estremi del reato di cui all’art. 73 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6752 del 12 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 6752/2019)

A norma dell’art. 142 c.d.s., le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai 45 Km orari (artt. 97 comma sesto e 52 c.d.s.), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità previste dall’art. 142 c.d.s. possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è riferito espressamente dal citato art. 52 c.d.s. ad una velocità sviluppata su strada orizzontale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8896 del 10 settembre 1997 (Cass. civ. n. 8896/1997)

Istituti giuridici

Novità giuridiche