Art. 5 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Regolamentazione della circolazione in generale

Articolo 5 - codice della strada

(1)1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.(2)
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.(3)

Articolo 5 - Codice della Strada

(1)1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.(2)
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.(3)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) Le denominazioni dei Ministri, dei Ministeri o di altri uffici, contenute nel presente documento, sono state così sostituite in virtù dell’art. 17, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9.
(3) L’ultimo periodo del presente comma è stato abrogato dall’art. 2268, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (G.U. 08.05.2010, n. 106 – S.O. n. 84) con decorrenza dal 09.10.2010.

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