Art. 30 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Fabbricati, muri e opere di sostegno

Articolo 30 - codice della strada

(1)(2)1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

Articolo 30 - Codice della Strada

(1)(2)1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

Note

(1) La misura dell’importo della sanzione contenuta nel presente articolo è stata modificata, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.
(2) Le denominazioni dei Ministri, dei Ministeri o di altri uffici, contenute nel presente articolo, sono state così sostituite in virtù dell’art. 17, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9.

Massime

In tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada è tenuto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, cod. strada, a provvedere alla manutenzione dell’opera di sostegno realizzata lungo la strada purché assolva alla funzione essenziale di contenimento del terreno di proprietà del privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale), senza che assuma rilievo l’esistenza di una attitudine accessoria dell’opera (o del muro) a delimitare e a conformare la sede viaria. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18258 del 17 settembre 2015 (Cass. civ. n. 18258/2015)

L’art. 30 del nuovo c.s., il quale prevede e sanziona in via amministrativa l’obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall’art. 677 c.p., che punisce l’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla «viabilità». L’art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale condizione non è richiesta dall’art. 30 del nuovo c.s. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 652 del 19 gennaio 2000 (Cass. pen. n. 652/2000)

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