Art. 239 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Norme transitorie relative al titolo VII

Articolo 239 - codice della strada

(1)1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

Articolo 239 - Codice della Strada

(1)1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

Note

(1) Il presente articolo, prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28.06.1993, n. 214, è stato da ultimo, così modificato dall’art. 131, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.

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