(1)1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.