(1)1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell’art. 2756 del codice civile.
3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’articolo 203.