(1) 1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
(1) 1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
(1) 1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
(1) Cfr. l’art. 5 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sulla depenalizzazione.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
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