Art. 196 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Principio di solidarietà

Articolo 196 - codice della strada

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (1)
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Articolo 196 - Codice della Strada

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (1)
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, lett. e), L. 23.12.2021, n. 238

Massime

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 18988 del 24 settembre 2015 (Cass. civ. n. 18988/2015)

In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l’utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli, ex art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile), è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente, né assume rilievo che l’utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni di leasing. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14635 del 27 giugno 2014 (Cass. civ. n. 14635/2014)

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un trust (nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee, che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all’art. 196 del codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all’Aja il 1° luglio 1985), assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28363 del 22 dicembre 2011 (Cass. civ. n. 28363/2011)

In materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 Codice della Strada, della solidarietà tra proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l’emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un’autonoma facoltà di opposizione, assoggettata al termine di decadenza previsto nell’art. 203 dello stesso codice; pertanto, chi abbia fatto decorrere inutilmente tale termine non può avvalersi della sentenza favorevole emessa nei confronti dell’altro coobbligato, non prevedendo la normativa di settore alcuna correlazione tra i due provvedimenti ed essendo inoperante l’art. 1306 c.c., applicabile esclusivamente alle obbligazioni solidali di fonte privatistica. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20006 del 26 settembre 2007 (Cass. civ. n. 20006/2007)

In caso di circolazione di veicolo senza la carta di circolazione, ai sensi dell’art. 93 cod. strada la responsabilità, per l’infrazione amministrativa, del proprietario del mezzo non ha natura solidale in quanto consegue alla violazione di un’autonoma obbligazione, collegata ad una condotta omissiva, consistente nel non avere impedito, per dolo o colpa, il fatto. La natura esclusivamente personale della responsabilità per le violazioni amministrative, così come emerge dal sistema della legge n. 689/81, porta ad escludere che possa essere riconosciuta responsabile della predetta infrazione la persona giuridica proprietaria del mezzo. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18469 del 31 agosto 2007 (Cass. civ. n. 18469/2007)

In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto “patentino”) l’obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all’obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l’ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20158 del 18 settembre 2006 (Cass. civ. n. 20158/2006)

Interna di irrogazione di sanzioni pecuniarie per la commissione di illeciti amministrativi, il principio di solidarietà espresso dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, e, in materia di violazioni del codice della strada, dall’art. 196 di detto codice, secondo il quale obbligato in solido con l’autore materiale dell’illecito è il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non trova applicazione con riguardo alla sanzione della sospensione della patente di guida, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, ha carattere strettamente personale, incidendo sull’atto amministrativo di abilitazione alla guida, a differenza delle sanzioni di carattere patrimoniale, quale è anche il fermo di autovettura di proprietà di terzi, in relazione al quale, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, il proprietario del veicolo risponde in solido con l’autore della trasgressione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7008 del 28 marzo 2006 (Cass. civ. n. 7008/2006)

Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge 689/1981. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, primo comma e l’art. 196 dal decreto legislativo 285/1992. Diversamente, non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l’obbligato in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto previsto dall’art. 6, terzo comma della legge 689/1981 (principio affermato in tema di sospensione della carta di circolazione). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7666 del 18 agosto 1997 (Cass. civ. n. 7666/1997)

In tema di sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, a norma dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è esclusa dalla circostanza che l’autovettura guidata dal trasgressore fosse stata concessa in comodato a terzi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3148 del 4 aprile 1996 (Cass. civ. n. 3148/1996)

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