Art. 192 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Articolo 192 - codice della strada

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
– procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
– ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
– ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362,00 a euro 5.456,00.(1)

Articolo 192 - Codice della Strada

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
– procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
– ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
– ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362,00 a euro 5.456,00.(1)

Note

Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono state modificate, da ultimo,  dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 20 D.lgs. 30.12.1999, n. 507 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 233).

Massime

L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 42951 del 11 ottobre 2016 (Cass. pen. n. 42951/2016)

In tema di misure di prevenzione personali, anche la commissione di un illecito amministrativo costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale e penalmente sanzionata dall’art. 9 della L. n. 575 del 1965, quando determini una concreta lesione o messa in pericolo dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Nel caso di specie, è stato ravvisato il reato “de quo” nella condotta del sorvegliato speciale sorpreso alla guida di un motoveicolo privo di targa, in violazione dell’art. 192 del nuovo codice della strada). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16213 del 26 aprile 2010 (Cass. pen. n. 16213/2010)

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Nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale — costruita come reato dall’art. 650 c.p. e come violazione amministrativa dall’art. 192, comma primo, cod. strad. — risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge 689/1981, l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, cod. strad., e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8385 del 15 luglio 1998 (Cass. pen. n. 8385/1998)

La mancata esibizione della patente di guida per motivi di giustizia non costituisce più reato, ma semplice sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 192 codice della strada. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1721 del 15 febbraio 1996 (Cass. pen. n. 1721/1996)

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