Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti “privilegiate” di cui all’art. 625 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 42414 del 18 novembre 2021 (Cass. pen. n. 42414/2021)
Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20094 del 20 maggio 2021 (Cass. pen. n. 20094/2021)
In tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell’art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 – anteriore all’introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime – è configurabile il concorso materiale tra l’omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32221 del 13 luglio 2018 (Cass. pen. n. 32221/2021)
La sospensione della patente in caso di rifiuto a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce, all’evidenza, una misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica, possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 27825 del 22 novembre 2017 (Cass. civ. n. 27825/2017)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 43486 del 21 settembre 2017 (Cass. pen. n. 43486/2017)
L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19035 del 20 aprile 2017 (Cass. pen. n. 19035/2017)
Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 12197 del 14 marzo 2017 (Cass. pen. n. 12197/2017)
La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha osservato che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell’interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32416 del 26 luglio 2016 (Cass. pen. n. 32416/2016)
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di «recidiva nel biennio», rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26168 del 23 giugno 2016 (Cass. pen. n. 26168/2016)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15936 del 18 aprile 2016 (Cass. pen. n. 15936/2016)
In caso di patteggiamento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente.
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In caso di concorso tra i reati di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti da cui sia derivato un incidente stradale e l’omicidio colposo, trovano simultanea applicazione le fattispecie sanzionatorie previste dagli artt. 187, comma primo bis, e 222 cod. strada che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, attesa la clausola di salvezza che chiude l’art. 187, comma primo bis, cod. strada. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1880 del 19 gennaio 2016 (Cass. pen. n. 1880/2016)
In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell’art. 187, comma primo bis, a quella di cui all’art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36777 del 10 settembre 2015 (Cass. pen. n. 36777/2015)
Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la successiva richiesta del difensore del condannato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 187, comma ottavo bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere proposta nell’ambito dell’eventuale giudizio di opposizione, ma non può costituire oggetto di un’autonoma istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da parte del giudice per le indagini preliminari, poiché questi, una volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale. (Fattispecie in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24055 del 4 giugno 2015 (Cass. pen. n. 24055/2015)
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16387 del 20 aprile 2015 (Cass. pen. n. 16387/2015)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall’andatura barcollante dell’imputato, sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l’attestazione dello stato di alterazione). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 39160 del 23 settembre 2013 (Cass. pen. n. 39160/2013)
Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6995 del 12 febbraio 2013 (Cass. pen. n. 6995/2013)
Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3313 del 26 gennaio 2012 (Cass. pen. n. 3313/2012)
La competenza per materia in relazione al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti appartiene al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15811 del 20 aprile 2011 (Cass. pen. n. 15811/2011)
La confisca dell’autovettura, prevista dall’art. 187 cod. strada, come modificato dall’art. 4, D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod., in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della novella. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 12406 del 29 marzo 2010 (Cass. pen. n. 12406/2010)
Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze di tipo tecnico-specialistico per l’individuazione e la quantificazione della sostanza. (Nella fattispecie, relativa all’esito positivo di un test privo dell’indicazione del valore di concentrazione della sostanza rinvenuta nei liquidi, la S.C. ha precisato che il risultato dell’analisi doveva necessariamente interpretarsi alla luce del contesto in cui il fatto si era verificato, ed in particolare del rinvenimento di una sostanza stupefacente avente principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11848 del 26 marzo 2010 (Cass. pen. n. 11848/2010)
Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41796 del 30 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 41796/2009)
Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione — introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 — delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23053 del 21 maggio 2009 (Cass. pen. n. 23053/2009)
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9986 del 27 gennaio 2009 (Cass. pen. n. 9986/2009)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 c.d.s.), in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14803 del 28 aprile 2006 (Cass. pen. n. 14803/2006)
Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall’uso dell’alcool e chi si pone alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe le sostanze, si verta in un’ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11367 del 31 marzo 2006 (Cass. pen. n. 11367/2006)
Costituisce «fatto nuovo» (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 518 c.p.p.) allorché si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 dei codice della strada) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7640 del 1 marzo 2005 (Cass. pen. n. 7640/2005)
Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì «cumulare» i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187 cod. strad., erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida «per mesi uno», dimenticando di «cumulare» i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589 c.p. l’art. 222 cod. strad. prevede la durata della sospensione «da due mesi ad un anno»). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33691 del 5 agosto 2004 (Cass. pen. n. 33691/2004)
L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162-bis c.p., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice — trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale — ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10777 del 30 ottobre 2003 (Cass. pen. n. 10777/2003)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui al comma quinto dell’art. 187 cod. strad., successivo a quello che contiene il rinvio all’art. 186, comma secondo, che prescrive la detta sanzione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6727 del 28 maggio 1999 (Cass. pen. n. 6727/1999)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 867 del 31 marzo 1999 (Cass. pen. n. 867/1999)