Art. 186 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Guida sotto l'influenza dell'alcool

Articolo 186 - codice della strada

(1)1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;(13)
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;(8)
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.(9)(2)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.(11)
2 ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.(3)
2 quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.(3)
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.(10)
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.(12)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.(12)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.(12)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell’articolo 187.(4)
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse  modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.(5)
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.(6)
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.(7).
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (14)

Articolo 186 - Codice della Strada

(1)1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;(13)
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;(8)
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.(9)(2)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.(11)
2 ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.(3)
2 quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.(3)
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.(10)
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.(12)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.(12)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.(12)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell’articolo 187.(4)
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse  modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.(5)
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.(6)
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.(7).
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (14)

Note

Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono state modificate, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 6, L. 30.03.2001, n. 125, poi modificato dall’art. 13, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9, a sua volta abrogato dall’art. 7, d.l. 27.06.2003, n. 151, poi modificato dall’art. 3, D.L. 20.06.2002, n. 121, è stato, poi, sostituito dall’art. 5, d.l. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall’allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2004.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, D.L. 03.08.2007, n. 117 come modificato dall’allegato alla L. 02.10.2007, n. 160 con decorrenza dal 04.10.2007.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).
(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 e poi dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010.
(5) Il presente comma prima sostituito dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117, come modificato dall’allegato alla L. 02.10.2007, n. 160, è stato successivamente così modificato dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008.
(6) Le previgenti parole “del comma 2” contenute nel presente comma sono state sostituite dalle attuali “dei commi 2 e 2 bis” dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).
(7) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).
(8) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008.
(9) La presente lettera è stata così modificata, prima dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 come modificato dall’allegato alla L.24.07.2008, n. 125, poi dall’art. 3, c. 45, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009 e poi dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010. Si riporta di seguito il testo previgente il quale era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole ‘ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale (C.cost. 04.06.2010, n. 196)
(10) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008.
(11) Il presente comma aggiunto dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180) è stato così sostituito prima dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008 e poi dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010.
(12) Il presente comma è stato inserito dall’art. 3, c. 55, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.
(13) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010.
(14) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010.

Massime

Non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46148 del 17 dicembre 2021 (Cass. pen. n. 46148/2021)

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l’obbligo di sostituzione del boccaglio dell’etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell’allegato unico al decreto del Ministro dei trasporti, 22 maggio 1990, n. 196, attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicchè non riguarda l’esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34342 del 16 settembre 2021 (Cass. pen. n. 34342/2021)

La richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36783 del 21 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 36783/2020)

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non è richiesta la patente). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34772 del 7 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 34772/2020)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27107 del 29 settembre 2020 (Cass. pen. n. 27107/2020)

Ai fini della confisca prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14844 del 13 maggio 2020 (Cass. pen. n. 14844/2020)

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38618 del 19 settembre 2019 (Cass. pen. n. 38618/2019)

La competenza a decidere in ordine ad un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per gravi ragioni di salute appartiene, non al giudice dell’esecuzione, ma al tribunale di sorveglianza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36054 del 13 agosto 2019 (Cass. pen. n. 36054/2019)

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato ovvero l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2887 del 3 luglio 2019 (Cass. pen. n. 2887/2019)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell’individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27297 del 19 giugno 2019 (Cass. pen. n. 27297/2019)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede — in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, cod. strada — uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 54977 del 7 dicembre 2017 (Cass. pen. n. 54977/2017)

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l’aumento previsto dall’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l’eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 53280 del 23 novembre 2017 (Cass. pen. n. 53280/2017)

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada), e il giudice ritenga le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non deve operarsi l’aumento previsto per la circostanza meno grave di aver commesso il fatto in orario notturno, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all’art. 186, comma 2-septies, cod. strada, atteso che, in caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen., deve trovare applicazione la pena stabilita per quella più grave. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 45846 del 5 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 45846/2017)

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, l’intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36065 del 21 luglio 2017 (Cass. pen. n. 36065/2017)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell’ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna del conducente l’autovettura, anche in assenza dell’escussione dei verbalizzanti, ritenendo utilizzabili i verbali e i documenti prodotti, da cui risultava che l’imputato era stato controllato, nella data e nei luoghi indicati, mentre era alla guida dell’autovettura ed era risultato positivo all’esame dell’alcoltest). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32631 del 5 luglio 2017 (Cass. pen. n. 32631/2017)

In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma primo, della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall’Autorità Giudiziaria polacca in relazione ad una condanna per il reato di omicidio colposo stradale aggravato, in cui in cui la S.C. ha ritenuto equiparabili i reati contemplati dalla legge italiana di guida in stato di ebbrezza, lesioni personali colpose e omicidio stradale punito dall’art. 589-bis cod. pen., introdotto successivamente alla richiesta di consegna, ma in cui il fatto era già previsto come reato dall’art. 589, comma secondo, cod. pen., vigente al momento della commissione dei fatti). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27483 del 1 giugno 2017 (Cass. pen. n. 27483/2017)

In tema di guida in stato d’ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22604 del 9 maggio 2017 (Cass. pen. n. 22604/2017)

Qualora la misura della sanzione amministrativa accessoria disposta con la sentenza di condanna di primo grado sia riferibile ad una pluralità di reati, l’assoluzione in appello relativamente a taluno di essi obbliga il giudice dell’impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle sanzioni accessorie la parte ad esso relativa. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida, nella quale la S.C. ha precisato che il giudice di secondo grado, mentre può autonomamente applicare la sanzione accessoria ove non disposta in primo grado, in quanto conseguente di diritto alla condanna come effetto penale della stessa, non può invece, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, mantenerne invariata la durata complessiva quale determinata dal primo giudice, apportando un aumento a quella conseguente al reato superstite). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46143 del 3 novembre 2016 (Cass. pen. n. 46143/2016)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23690 del 1 giugno 2016 (Cass. pen. n. 23690/2016)

In tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcool nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20545 del 18 maggio 2016 (Cass. pen. n. 20545/2016)

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art. 186, comma settimo, cod. strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 13682 del 6 aprile 2016 (Cass. pen. n. 13682/2016)

In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 13681 del 6 aprile 2016 (Cass. pen. n. 13681/2016)

Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 46624 del 24 novembre 2015 (Cass. pen. n. 46624/2015)

Nel caso di guida senza patente, l’autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l’art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l’ipotesi di “recidiva delle violazioni” e che la proprietà del veicolo in capo all’imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 44808 del 9 novembre 2015 (Cass. pen. n. 44808/2015)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il veicolo «con il quale è stato commesso il reato» è confiscabile anche se risulta in comproprietà tra l’imputato e persona estranea al reato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 40957 del 12 ottobre 2015 (Cass. pen. n. 40957/2015)

In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18121 del 29 aprile 2015 (Cass. pen. n. 18121/2015)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15187 del 13 aprile 2015 (Cass. pen. n. 15187/2015)

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4893 del 22 gennaio 2015 (Cass. pen. n. 4893/2015)

In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti applicativi per la revoca della patente prevista sia dall’art. 186, comma secondo bis cod. strada sia dall’art. 222, comma secondo, cod. strada sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto che il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; tuttavia, per l’operatività dell’ipotesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell’art. 222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4640 del 8 gennaio 2015 (Cass. pen. n. 4640/2015)

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della revoca della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c.) cod. strad., è necessario che si realizzi la condizione di «recidiva nel biennio», senza che assuma alcuna rilevanza l’entità o il grado del tasso alcolemico riscontrato nell’imputato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3467 del 19 dicembre 2014 (Cass. pen. n. 3467/2014)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma 2-bis, e l’art. 222 cod. strada nella parte in cui prevedono entrambi la revoca della patente di guida per il conducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia, rispettivamente, provocato un incidente stradale o cagionato lesioni gravissime o un omicidio, si pongono in rapporto di specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di volta in volta, debba qualificarsi speciale nella concreta fattispecie sottoposta all’esame del giudice. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3824 del 5 dicembre 2014 (Cass. pen. n. 3824/2014)

Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici, la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, ricusi di procedere all’alcooltest nonostante che l’ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l’art. 186, comma terzo, C.d.S. non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di «accertamenti qualitativi non invasivi» Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 51173 del 26 novembre 2014 (Cass. pen. n. 51173/2014)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari. (In applicazione del principio la Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo decorsa appena mezz’ora tra la condotta contestata e l’esecuzione dell’alcoltest). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 47298 del 11 novembre 2014 (Cass. pen. n. 47298/2014)

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il rinvio dell’art. 186, comma settimo, cod. strada al comma secondo, lett. c) della medesima disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 43845 del 26 settembre 2014 (Cass. pen. n. 43845/2014)

In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 186, comma secondo, cod. strada va applicata anche quando il titolo abilitativo sia stato rilasciato da Autorità straniera. (In motivazione la Corte, a conforto della decisione assunta, ha richiamato gli artt. 136-bis e 136-ter cod. strada, in basi ai quali le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 44109 del 11 luglio 2014 (Cass. pen. n. 44109/2014)

La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie: guida in stato di ebbrezza), è provvedimento pienamente compatibile con quello, del tutto autonomo, di revoca della patente adottato dall’autorità amministrativa, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che la patente sia stata revocata dall’autorità amministrativa. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato il difetto di interesse al ricorso avverso la sospensione della patente da parte di soggetto comunque privo del titolo abilitativo). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36396 del 10 luglio 2014 (Cass. pen. n. 36396/2014)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1399 del 25 marzo 2014 (Cass. pen. n. 1399/2014)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non può disporre la revoca della patente. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1907 del 17 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 1907/2014)

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33209 del 31 luglio 2013 (Cass. pen. n. 33209/2013)

Non può procedersi a contestazione suppletiva del reato di guida in stato di ebbrezza nei confronti di imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest. (In motivazione, la Corte ha rilevato che non ricorre connessione qualificata tra i due reati a norma dell’art. 12, comma primo lett. b) cod. proc. pen). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 30255 del 12 luglio 2013 (Cass. pen. n. 30255/2013)

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un’unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 30231 del 12 luglio 2013 (Cass. pen. n. 30231/2013)

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27173 del 20 giugno 2013 (Cass. pen. n. 27173/2013)

Tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati non è configurabile concorso formale ai sensi del comma primo dell’art. 81 cod. pen. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21281 del 17 maggio 2013 (Cass. pen. n. 21281/2013)

In tema di guida in stato d’ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9460 del 27 febbraio 2013 (Cass. pen. n. 9460/2013)

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la «mancanza di consenso» dell’interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo «dissenso espresso»). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6755 del 11 febbraio 2013 (Cass. pen. n. 6755/2013)

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. (Nella specie, l’imputato si era opposto al test nell’immediatezza dell’incidente stradale e, solo dopo un’ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5909 del 6 febbraio 2013 (Cass. pen. n. 5909/2013)

In tema di reato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcooltest, non è confiscabile il veicolo concesso in leasing se il proprietario del mezzo sia estraneo al reato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31 del 2 gennaio 2013 (Cass. pen. n. 31/2013)

Anche dopo la nuova formulazione dell’art. 589 cod. pen. per effetto del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, sussiste il concorso materiale tra l’omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e la contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46441 del 30 novembre 2012 (Cass. pen. n. 46441/2012)

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.
In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing” all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 14484 del 17 aprile 2012 (Cass. pen. n. 14484/2012)

Il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool risulta integrato non solo allorquando la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche quando sia stata sorpresa (nella specie, in stato di incoscienza) all’interno del veicolo in sosta, se sia stata acquisita la prova che, in precedenza, vi sia stata una deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica in alterate condizioni psicofisiche. Cassazione civile, Sez. IV, sentenza n. 5404 del 10 febbraio 2012 (Cass. civ. n. 5404/2012)

Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza sia dell’alcool che di sostanze stupefacenti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3313 del 26 gennaio 2012 (Cass. pen. n. 3313/2012)(

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro. (Rigetta, App. Firenze, 12-11-2010). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 42084 del 16 novembre 2011 (Cass. pen. n. 42084/2011)

In tema di confisca, il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi. (Nella specie è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cpv. c.p.p., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34722 del 23 settembre 2011 (Cass. pen. n. 34722/2011)

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 Cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 28787 del 19 luglio 2011 (Cass. pen. n. 28787/2011)

La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell’art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell’entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d’Assise. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21063 del 26 maggio 2011 (Cass. pen. n. 21063/2011)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17463 del 5 maggio 2011 (Cass. pen. n. 17463/2011)

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che l’ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, qualificata come sanzione amministrativa accessoria dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, resta comunque irretroattiva ex art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15010 del 13 aprile 2011 (Cass. pen. n. 15010/2011)

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e che necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie. Tale modalità non ha carattere tassativo ed esclusivo di accertamento dello stato di ebbrezza e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro. Si tratta quindi di una modalità aggiuntiva e di una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell’uno e nell’altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso. L’accertamento effettuato con l’alcoltest è in ogni caso del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13745 del 7 aprile 2011 (Cass. pen. n. 13745/2011)

Nel caso in cui il conducente postosi alla guida in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, è prevista la confisca obbligatoria del veicolo soltanto ove risulti accertato un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5; se il predetto tasso risulti inferiore, può essere disposto unicamente il fermo amministrativo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32021 del 18 agosto 2010 (Cass. pen. n. 32021/2010)

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12428 del 18 giugno 2010 (Cass. pen. n. 12428/2010)

Ai fini della confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell’imputato, ma in uso a quest’ultimo). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20610 del 1 giugno 2010 (Cass. pen. n. 20610/2010)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il sequestro preventivo del veicolo, con il quale è stato commesso il reato di cui all’art. 186 c.d.s, in vista della confisca della quota appartenente all’indagato, deve necessariamente riguardare il bene nella sua infrazionabile interezza. Ne consegue che non è consentito disporre il sequestro parziale del bene, concedendone tuttavia l’uso per l’intero al comproprietario non indagato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16154 del 26 aprile 2010 (Cass. pen. n. 16154/2010)

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente,sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di “leasing”. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10688 del 18 marzo 2010 (Cass. pen. n. 10688/2010)

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcoltest» non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4159 del 2 febbraio 2010 (Cass. pen. n. 4159/2010)

In tema di guida in stato d’ebbrezza, il giudice legittimamente ammette all’oblazione l’imputato del reato di cui all’art. 186 c.d.s. in presenza di due misurazioni alcolimetriche che abbiano dato valori diversi, di cui una sola corrispondente al tasso più basso per cui è consentita l’oblazione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3346 del 26 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 3346/2010)

I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie, era stato effettuato sul prelievo ematico l’accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte ha chiarito che tale esame, indipendentemente dalla richiesta della polizia giudiziaria, era funzionale ad escludere eventuali patologie del guidatore che potevano aver causato l’incidente stradale). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1827 del 15 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 1827/2010)

Non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico, dopo avere ammesso l’imputato all’oblazione, revochi il provvedimento ammissivo, rilevando che in relazione al reato sussistente (nella specie: contravvenzione punita con le pene congiunte dell’arresto e dell’ammenda) l’oblazione non è ammissibile. (Fattispecie nella quale la somma non era ancora stata versata). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1553 del 14 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 1553/2010)

L’ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, come modificato dall’art. 4, D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, opera anche a seguito dell’emissione di un decreto penale di condanna. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43501 del 13 novembre 2009 (Cass. pen. n. 43501/2009)

Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione, il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è invece rimessa, ai sensi dell’art. 224 c.d.s., alla competenza del Prefetto. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41818 del 30 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 41818/2009)

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41796 del 30 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 41796/2009)

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato ex art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41486 del 30 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 41486/2009)

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38179 del 29 settembre 2009 (Cass. pen. n. 38179/2009)

L’istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l’intero. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato legittimo il cumulo materiale tra sanzioni amministrative accessorie nel caso di condanna per reati previsti dal Cod. strada ritenuti in continuazione tra loro). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25933 del 19 giugno 2009 (Cass. pen. n. 25933/2009)

In tema di guida in stato d’ebbrezza, la confisca del veicolo “con il quale è stato commesso il reato” non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo appartenente in comproprietà all’indagato ed a persona estranea al reato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24015 del 11 giugno 2009 (Cass. pen. n. 24015/2009)

Spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l’eccezione — introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 — delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23053 del 21 maggio 2009 (Cass. pen. n. 23053/2009)

In tema di guida in stato d’ebbrezza, la confisca del veicolo “con il quale è stato commesso il reato” (salvo che esso appartenga a persona estranea al reato) è obbligatoria, non facoltativa. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18517 del 5 maggio 2009 (Cass. pen. n. 18517/2009)

Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, c.p.p., l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 c.p., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l’insussistenza del “fumus” del reato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13831 del 30 marzo 2009 (Cass. pen. n. 13831/2009)

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo — e non volontario con dolo eventuale — il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13083 del 25 marzo 2009 (Cass. pen. n. 13083/2009)

Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici; ne deriva, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3745 del 16 febbraio 2009 (Cass. civ. n. 3745/2009)

Le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, contemplate dall’art. 186, comma secondo, cod. strada a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7305 del 29 gennaio 2009 (Cass. pen. n. 7305/2009)

Anche sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 213, comma secondo-sexies, del nuovo Codice della Strada continua ad essere applicabile la sanzione accessoria della confisca dei ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere un reato (nella specie, quello di guida in stato di ebbrezza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40080 del 24 settembre 2008 (Cass. pen. n. 40080/2008)

In tema di circolazione stradale, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, nell’ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia dichiarato nullo dal giudice di pace e il successivo decreto sia emesso nel vigore della L. n. 214 del 2003, la competenza è legittimamente attribuita al Tribunale posto che il decreto dichiarato nullo (emesso prima della vigenza della citata legge) non può esser ritenuto idoneo a fissare una volta per tutte la competenza. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37603 del 12 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 37603/2007)

Il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e anteriore all’entrata in vigore della L. di conversione 1 agosto 2003, n. 214 può essere estinto con l’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27744 del 13 luglio 2007 (Cass. pen. n. 27744/2007)

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità non opera in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, ove la legge prende in considerazione il mero fatto della circolazione su una pubblica via in tali condizioni, nessuna incidenza potendo quindi avere l’intensità dello stato di ebbrezza, la sua eventuale occasionalità e l’intensità del danno o del pericolo causato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23114 del 14 giugno 2007 (Cass. pen. n. 23114/2007)

Alla condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell’art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l’accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all’atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l’etilometro a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18617 del 28 agosto 2006 (Cass. civ. n. 18617/2006)

Poiché le fattispecie contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 cod. strada, che puniscono, rispettivamente, chi si pone alla guida in stato di alterazione causato dall’uso dell’alcool e chi si pone alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e diversa situazione in cui assume importanza la causa dell’alterazione, non può ritenersi che, allorché un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe le sostanze, si verta in un’ipotesi di concorso formale di reati; si tratta, invece, di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione dà luogo a concorso di reati secondo le regole del cumulo materiale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11367 del 31 marzo 2006 (Cass. pen. n. 11367/2006)

Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art. 186 del nuovo codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3569 del 17 febbraio 2006 (Cass. civ. n. 3569/2006)

Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 2519 del 7 febbraio 2006 (Cass. civ. n. 2519/2006)

La competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza — commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 11 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 ° agosto 2003, n. 214 — deve essere determinata in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio in quanto la competenza del tribunale, e non più del giudice di pace, è stata stabilita dall’art. 186, comma secondo, codice della strada, indipendentemente dalla diversa determinazione della sanzione. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 3821 del 31 gennaio 2006 (Cass. pen. n. 3821/2006)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l’obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall’art. 385 del relativo regolamento — disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi — non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non pecuniaria (nella specie, guida in stato di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex artt. 186 e 223, terzo comma, c.d.s.), la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell’attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11367 del 30 maggio 2005 (Cass. civ. n. 11367/2005)

In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. della strada), l’ubriachezza volontaria, non determinata cioè da caso fortuito né da forza maggiore, non esclude né diminuisce l’imputabilità: l’agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell’elemento psicologico del reato accertato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l’impossibilità dell’imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l’autovettura per essergli il comando provenuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto che, dato lo stato di alterazione volontariamente determinato dal soggetto agente, l’imputato non avrebbe dovuto ottemperare). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10226 del 16 marzo 2005 (Cass. pen. n. 10226/2005)

La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva, e consiste nella ideazione contemporanea di piú azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Nella fattispecie, relativa al concorso tra la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di consentire agli organi della Polizia Stradale l’eccertamento dello stato di alterazione, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva escluso l’ipotesi di continuazione definendo la guida in stato di ebbrezza causata da imprudenza e negligenza). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1285 del 19 gennaio 2005 (Cass. pen. n. 1285/2005)

In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l’accertamento compiuto attraverso il cosiddetto alcooltest potrà portare all’acquisizione di una notizia di reato sulla condotta tenuta dal conducente, soltanto all’esito dell’intera sequenza procedimentale, con le relative conseguenze sancite dal codice di procedura penale. Pertanto, l’osservanza delle norme del codice di procedura penale, anche ex art. 220 disp. coord. c.p.p., non è prevista sino a quando non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all’atto ispettivo o di vigilanza). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37447 del 23 settembre 2004 (Cass. pen. n. 37447/2004)

Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì «cumulare» i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli artt. 589 c.p., 186 e 187 cod. strad., erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida «per mesi uno», dimenticando di «cumulare» i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all’art. 589 c.p. l’art. 222 cod. strad. prevede la durata della sospensione «da due mesi ad un anno»). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33691 del 5 agosto 2004 (Cass. pen. n. 33691/2004)

Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l’ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l’oblazione speciale prevista dall’art. 162-bis c.p. e non l’oblazione di cui all’art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l’art. 58 comma primo del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma secondo cod. strad.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17610 del 16 aprile 2004 (Cass. pen. n. 17610/2004)

Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224, comma terzo del codice della strada, al Prefetto, che procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello stesso codice, nelle parti compatibili. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4888 del 6 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 4888/2004)

L’oblazione facoltativa prevista dall’art. 162-bis c.p. è applicabile anche alle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e sanzionate con l’ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sanzioni «paradetentive» considerate dall’art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, con conseguente parificazione ai reati puniti con pena alternativa, pecuniaria o detentiva (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 c.s.).
La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162 bis c.p., non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 ss. c.s.; in tale ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell’art. 224 comma 3 c.s., procedere all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione di tali sanzioni. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 39196 del 17 ottobre 2003 (Cass. pen. n. 39196/2003)

Non configura il reato di cui all’art. 186, c. 6, c.d.s. la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, da parte di agenti della Polizia stradale, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell’alcool. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 379 Reg., tale accertamento può essere effettuato esclusivamente per mezzo dello strumento denominato etilometro.
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34438 del 14 agosto 2003 (Cass. pen. n. 34438/2003)

È configurabile il reato previsto dall’art. 186 c. 2 c.d.s. nel caso dell’agente che, in stato di ebbrezza, conduca a mano il ciclomotore per la pubblica via, in quanto la guida di un motoveicolo non comporta necessariamente che il conducente vi si ponga a cavalcioni. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18794 del 18 aprile 2003 (Cass. pen. n. 18794/2003)

L’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (nel caso di specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 c.s., commessa prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione alla quale il giudice di merito aveva ammesso l’imputato all’oblazione). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 40121 del 27 novembre 2002 (Cass. pen. n. 40121/2002)

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12316 del 29 marzo 2002 (Cass. pen. n. 12316/2002)

In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussista alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35121 del 27 settembre 2001 (Cass. pen. n. 35121/2001)

Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt. 186 del codice della strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1049 del 26 gennaio 1999 (Cass. pen. n. 1049/1999)

Nei confronti di chi conduca in stato di ebrezza da bevande alcooliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può esser applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell’autorizzazione amministrativa. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2021 del 8 ottobre 1997 (Cass. pen. n. 2021/1997)

Alla luce del tenore delle disposizioni di cui agli artt. 186, quarto comma, del nuovo codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione (approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le tecniche di misurazione dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, rappresentate dall’uso del cosiddetto etilometro, non rappresentano l’unico strumento previsto dalla legge, per determinare lo stato di ebbrezza. Infatti da un lato l’art. 186 citato prevede la «facoltà» e non l’«obbligo», per gli organi della polizia stradale, di effettuare l’accertamento con gli strumenti stabiliti dal regolamento, e dall’altro, nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare quegli strumenti, la norma dà rilievo alle circostanze «sintomatiche» dell’esistenza dello stato di ebbrezza. In presenza di tali circostanze non è dunque precluso, agli agenti, di rilevare direttamente l’alterazione psico fisica, desumendola, in particolare, dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7538 del 12 agosto 1997 (Cass. civ. n. 7538/1997)

Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione «all’accertamento del reato», come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e cioè ad un accertamento approfondito e completo in ordine alla commissione del reato e alla colpevolezza dell’imputato, conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata all’esito di un giudizio con piena cognitio, e quindi non con la sentenza di patteggiamento, la quale non presuppone l’accertamento pieno e incondizionato dei fatti, sulla base di specifiche prove, e non si fonda su un giudizio di colpevolezza dell’imputato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6652 del 9 luglio 1997 (Cass. pen. n. 6652/1997)

Vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al secondo comma dell’art. 186 del Nuovo codice della strada (guida in stato di ebbrezza) ed al sesto comma [n.d.r. 7 comma] del medesimo articolo (rifiuto di consentire l’accertamento dell’eventuale stato di alterazione psicofisica da parte degli organi di polizia stradale). Ciò in quanto diversa è la ratio dei due precetti: il sesto comma del citato articolo, infatti, ha l’ulteriore intento, rispetto al secondo comma, di impedire — attraverso la sanzione del rifiuto — il frapponimento di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6355 del 2 luglio 1997 (Cass. pen. n. 6355/1997)

L’art. 186 quarto comma D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disponendo (al pari dell’art. 17 legge 18 marzo 1988, n. 111) che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non prevede una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5832 del 30 giugno 1997 (Cass. civ. n. 5832/1997)

All’accertamento del reato di cui all’art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza) consegue di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa deve essere applicata nei procedimenti definiti a seguito della procedura di cui all’art. 444 c.p.p., perché resiste al divieto di cui all’art. 445 c.p.p. che concerne esclusivamente le pene accessorie. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4639 del 16 maggio 1997 (Cass. pen. n. 4639/1997)

Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente a seguito del patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione all’accertamento del reato, come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e tale non può essere considerata la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10980 del 20 dicembre 1996 (Cass. pen. n. 10980/1996)

Il giudice, nell’applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 c.p.p., stante l’equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Nè rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l’accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono estranei all’applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7206 del 18 luglio 1996 (Cass. pen. n. 7206/1996)

Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all’art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma secondo, D.Lgs. citato, dall’accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza alcoolica e consegue di pieno diritto anche alla sentenza del patteggiamento. Questa, ancorché manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell’imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l’accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell’incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7192 del 18 luglio 1996 (Cass. pen. n. 7192/1996)

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico, in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.
Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza (tra cui l’ammissione del conducente, l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 1299 del 5 febbraio 1996 (Cass. pen. n. 1299/1996)

L’art. 186 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, demanda agli organi di polizia la facoltà, e non l’obbligo, di accertare, in caso di incidente, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la procedura previsti dall’art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. L’uso del cosiddetto etilometro, pertanto, non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l’accertamento strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l’uso immediato della complessa apparecchiatura. L’accertamento effettuato dalla polizia sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il disposto dell’art. 354, comma terzo, c.p.p. che conferisce, in caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare l’art. 32 della Costituzione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5296 del 10 maggio 1995 (Cass. pen. n. 5296/1995)

Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo, ai fini della ravvisabilità del reato previsto dall’art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dall’art. 132 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e D.M. 22 maggio 1990, n. 196) ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool), i quali conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all’indagine strumentale. È da escludere, invero, che il ricorso alla procedura spirometrica (misurazione indiretta del tasso alcoolemico attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata) costituisca l’unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza, essendo l’accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio. (La Corte di Cassazione, nell’affermare il principio sopra massimato, ha pure evidenziato che il rifiuto a sottoporsi all’esame non costituisce presunzione di sussistenza dello stato di ebbrezza e che gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, se intendano esercitare la facoltà, hanno il potere di farlo senza violare l’art. 32 della Costituzione perché non eseguono un trattamento sanitario ma un accertamento non sulla persona ma sull’aria espirata). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3829 del 8 aprile 1995 (Cass. pen. n. 3829/1995)

Il codice della strada attualmente in vigore, così come quello abrogato, non prevede una prova legale per accertare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. La sussistenza del reato, pertanto, può essere ritenuta sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi acquisiti. (Fattispecie nella quale lo stato di ebbrezza è stato considerato provato in virtù dell’elevato tasso alcoolemico evidenziato dall’analisi specifica, dal comportamento di guida, ingiustificatamente pericoloso e dall’incapacità di soffiare nell’apparecchiatura di misurazione del tasso suddetto). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2499 del 13 marzo 1995 (Cass. pen. n. 2499/1995)

Poiché anche l’art. 186, comma quarto, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone, così come stabiliva l’art. 17 legge 18 marzo 1988, n. 111, che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti a le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel codice stradale vigente, e in quello del 1959, non è prevista una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5520 del 12 maggio 1994 (Cass. pen. n. 5520/1994)

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