Art. 181 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Articolo 181 - codice della strada

(1)1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.

Articolo 181 - Codice della Strada

(1)1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.

Note

(1) La misura dell’importo della sanzione contenuta nel presente articolo è stata modificata, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 27.12.2018 (G.U. 29.12.2018, n. 301) con decorrenza dal 01.01.2019.

Massime

In tema di violazioni al codice della strada, costituiscono illeciti amministrativi distinti ed alternativi la circolazione senza copertura assicurativa (art. 193, primo e secondo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e la circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria (art. 180, primo comma, lett. d) e settimo comma) o l’omessa esposizione del contrassegno relativo alla assicurazione obbligatoria (art. 181, primo e terzo comma). Ne consegue che, ove al conducente di un veicolo — il quale non abbia esibito agli agenti accertatori il certificato di assicurazione obbligatoria e non abbia esposto il relativo contrassegno — sia stata contestata immediatamente la violazione di cui all’art. 193 cit. ed il conducente medesimo abbia successivamente dimostrato l’adempimento dell’obbligo di assicurazione, l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 180 e 181 citt. può perfezionarsi solo nel momento in cui venga esclusa l’applicabilità dell’art. 193. Proprio in ragione di tale alternatività degli illeciti, è esclusa la possibilità di immediata e contestuale contestazione delle violazioni previste dagli artt. 193, primo comma, 180, primo comma, lett. d) e 181, primo comma. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11463 del 24 luglio 2003 (Cass. civ. n. 11463/2003)

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