Art. 175 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Articolo 175 - codice della strada

(1)(2)1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico; (4)
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente; (3)
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasport mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26,00 a euro 102,00.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Articolo 175 - Codice della Strada

(1)(2)1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico; (4)
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente; (3)
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasport mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00, salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26,00 a euro 102,00.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 91, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono state  modificate, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.
(3) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 49, comma 5 ter, lett. o), D.L. 16.07.2020, n. 76, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.09.2020, n. 120 con decorrenza dal 15.09.2020.
(4) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e quater), D.L. 10.09.2021, n. 121, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 09.11.2021, n. 156 con decorrenza dal 10.11.2021.

Massime

Qualora una strada sia stata individuata con caratteristiche strutturali ed importanza analoghe alle autostrade e alle strade extraurbane principali con decreti del Ministero dei Lavori Pubblici adottati nella vigenza del codice della strada abrogato, tale individuazione ha rilevanza anche nella vigenza del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. È da escludere, pertanto, che l’assenza di decreti ministeriali di individuazione in base al d.lgs. 285/1992 sia ostativa al riconoscimento dell’inserimento della strada detta nella terza categoria di cui all’art. 175, comma primo, d.lgs. citato. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato della contravvenzione prevista dall’art. 176, comma primo, lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motivata dal Pretore anche con il rilievo che era da escludere l’inserimento del tronco stradale ove era stata accertata l’infrazione tra le strade della terza categoria di cui all’art. 175, comma primo, d.lgs. 1992, n. 285, dovendo queste essere individuate con apposito decreto ministeriale che non era ancora stato emanato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1016 del 30 gennaio 1996 (Cass. pen. n. 1016/1996)

L’attività di officina meccanica con o senza attrezzature per il soccorso stradale non è soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa, né rientra in alcuna delle ipotesi considerate dall’art. 665 c.p., la cui specifica normativa, che ne sanziona l’esercizio abusivo, può essere riferita alle sole attività ivi considerate, e cioè agenzie di affari, stabilimenti ed esercizi pubblici, prestazioni varie di alloggio; nè, qualora il soccorso stradale venga esercitato su di una autostrada senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario, è possibile equiparare tale autorizzazione alla «licenza dell’autorità» rilevante al fine della configurabilità del reato di cui al suddetto art. 665 c.p., per la diversa qualità del soggetto e per la diversa qualificazione giuridica dell’atto. (La Corte ha comunque escluso che, nella vigenza dell’art. 572, comma terzo, del regolamento di esecuzione del cod. stradale abrogato, l’esercizio dell’attività di soccorso stradale fosse soggetta all’autorizzazione dell’Ente proprietario ed ha precisato che solo l’art. 175, commi dodicesimo e sedicesimo, nuovo cod. str. ha imposto tale autorizzazione, sanzionandone peraltro la mancanza esclusivamente sul piano amministrativo). (Nello stesso senso sez. 1, 19 ottobre 1993, Di Brienza, non massimata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 752 del 1 aprile 1994 (Cass. pen. n. 752/1994)

Lo svolgimento di attività di soccorso stradale su di una autostrada senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada o della società concessionaria non costituisce reato. Infatti, escluso che detta autorizzazione sia equiparabile alla «licenza dell’autorità» e che dunque possa configurarsi il reato di cui all’art. 665 c.p., la necessità della stessa è stata imposta solo dal comma dodicesimo dell’art. 175 del nuovo cod. strad. (che ha colmato così una lacuna della previgente normativa in quanto il regolamento di esecuzione del codice abrogato, all’art. 572, comma terzo, vietava solo lo svolgimento senza autorizzazione sull’autostrada e sue pertinenze di attività commerciali o propagandistiche) che al successivo comma sedicesimo prevede per la relativa violazione la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. (La Cassazione ha comunque escluso che l’attività di officina meccanica con o senza attrezzature per il soccorso stradale rientri tra quelle considerate dall’art. 665 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7583 del 3 agosto 1993 (Cass. pen. n. 7583/1993)

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