Art. 16 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Articolo 16 - codice della strada

(1)1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.(2)

Articolo 16 - Codice della Strada

(1)1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) La misura dell’importo della sanzione contenuta nel presente articolo è stata modificata, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.

Massime

La competenza per materia a conoscere dell’opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) è attribuita, nei casi in cui sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 cit. e 22-bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace con riguardo a sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 16, comma primo lett. b), d.lgs. n. 285 cit. e 26, comma quarto, D.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi 4 e 5 del medesimo art. 16, comma 1 lett. B). Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 24213 del 17 novembre 2011 (Cass. civ. n. 24213/2011)

Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere dell’A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall’art. 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla presenza di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando così la morte di un automobilista, che fuoriuscito dalla sede stradale andava ad impattare contro il suddetto ostacolo fisso. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17601 del 7 maggio 2010 (Cass. pen. n. 17601/2010)

In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 22-bis comma terzo lett. c) della legge n. 689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria (principale) e a quella di natura diversa (accessoria), riservando alla competenza del tribunale le sole opposizioni per sanzioni in materia urbanistica ed edilizia; pertanto, qualora sia stata contestata l’apertura senza autorizzazione di un passo carrabile, è devoluta alla cognizione del giudice di pace l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, con cui siano state inflitte la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla violazione della specifica norma prevista dall’art. 16 cod. della strada sulle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20898 del 27 ottobre 2005 (Cass. civ. n. 20898/2005)

Istituti giuridici

Novità giuridiche