Art. 159 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Rimozione e blocco dei veicoli

Articolo 159 - codice della strada

(1)1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5 bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.(2)

Articolo 159 - Codice della Strada

(1)1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5 bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 81, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall’allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003.

Massime

Non può applicarsi l’esimente prevista dall’art. 4 legge n. 689/1981 o alternativamente dall’art. 54 c.p., in caso di sosta vietata, in prossimità d’intersezione stradale, giustificata dall’esigenza di consegnare in breve tempo merce deteriorabile, per necessità lavorative, senza riscontri probatori a sostegno dell’esistenza dello stato di necessità. Deve, pertanto, ritenersi del tutto carente di motivazione, la pronuncia che annulli la sanzione amministrativa fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dell’opponente e in assenza di una valida motivazione sulla riconduzione dei fatti allegati all’esimente applicata, essendo del tutto insufficiente il generico riferimento a necessità lavorative e all’occupazione dello spazio destinato al carico e scarico merci. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17762 del 21 agosto 2007 (Cass. civ. n. 17762/2007)

La sosta del veicolo in corrispondenza d’intersezione stradale non integra l’infrazione amministrativa di divieto di fermata se dettata dall’esigenza, non differibile, del conducente, invalido e munito di apposita autorizzazione (nella specie, esigenza di sottoporsi a terapia oncologica programmata), quando il parcheggio del veicolo non comporti intralcio alla circolazione, trovando applicazione l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 legge 689/81. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17761 del 21 agosto 2007 (Cass. civ. n. 17761/2007)

Istituti giuridici

Novità giuridiche