1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze (24) o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale (37 ss.) ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali (184);
f) [gettare o] (1) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (2) (3);
f bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (3) (4);
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura (32);
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (3).
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lett. a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lett. c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100.
3 bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 106 a € 425 (5).
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis (6) consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese (211), secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.