In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 del predetto codice. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11574 del 11 maggio 2017 (Cass. civ. n. 11574/2017)
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata autovelox, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002 — per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti — non prevede un obbligo rilevante esclusivamente, nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15899 del 29 luglio 2016 (Cass. civ. n. 15899/2016)
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, ex art. 79, comma 5, del d.p.r. n. 495 del 1992, sicché è illegittimo l’accertamento eseguito mediante foto-rilevazione avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del cartello mobile di avviso. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9033 del 5 maggio 2016 (Cass. civ. n. 9033/2016)
In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha previsto alcuna decadenza dell’omologazione rilasciata per l’apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (c.d. «autovelox»), sicché, nel giudizio di opposizione la P.A. non ha alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21267 del 8 ottobre 2014 (Cass. civ. n. 21267/2014)
In tema di competenza per territorio del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada sui limiti di velocità, ove detta violazione sia stata accertata mediante il sistema cosiddetto «Tutor», il quale si distingue dalle altre apparecchiature di controllo, perché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media dello stesso in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada, va individuato alla stregua dell’art. 9 c.p.p., secondo cui, se la competenza non può essere determinata in base al luogo in cui il reato sia stato consumato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Ne consegue che, se il veicolo oggetto di accertamento abbia percorso un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi, la competenza territoriale spetta al giudice di pace del luogo dove è situata la porta di uscita del sistema di controllo. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 9486 del 11 giugno 2012 (Cass. civ. n. 9486/2012)
Il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 — che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti «a priori» per le autostrade e per le strade extraurbane principali — evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma impone all’Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 3936 del 13 marzo 2012 (Cass. civ. n. 3936/2012)
La circostanza che sussista la differenza di un minuto tra l’orario del rilevamento dell’eccesso di velocità (120 km/h in un tratto nel quale era consentita la velocità massima di 80 km/h) riportato nel verbale e l’orario in cui sarebbe avvenuto il rilievo di velocità è irrilevante al fine di dimostrare la non corretta funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato dai verbalizzanti. Non solo tale difformità tra gli orologi dei verbalizzanti e quello dell’apparecchio rilevatore è la più logica e probabile spiegazione di una differenza così modesta, ma il preteso difetto di funzionalità — come emerge dalla stessa deduzione — non attiene al rilevamento della velocità, ma all’orario della stessa, cioè a una parte dell’apparecchio del tutto diversa. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 1327 del 30 gennaio 2012 (Cass. civ. n. 1327/2012)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica, la mancata indicazione, nel verbale, del numero di matricola di quest’ultima non rende di per sé illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario, non essendo rinvenibile in tale omissione alcuna violazione del diritto di difesa e potendo assumere rilevanza l’indicazione del detto numero solo nel giudizio di opposizione, ancorché nella misura in cui l’opponente riesca a provare il cattivo funzionamento del singolo strumento rilevatore. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14564 del 4 luglio 2011 (Cass. civ. n. 14564/2011)
Se gli strumenti elettronici per il controllo della velocità (autovelox) permettono la rilevazione dell’illecito solo dopo il passaggio del veicolo dinanzi alla pattuglia, è legittima la mancata contestazione immediata della violazione. (Fattispecie in tema di ricorso presentato da un autista contro una pattuglia dei vigili dotati di autovelox, evidenziando l’erroneità della multa per mancata contestazione immediata dell’infrazione). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7521 del 31 marzo 2011 (Cass. civ. n. 7521/2011)
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante «autovelox» non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante «autovelox», è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecantesi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’amministrazione l’onere di provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011 (Cass. civ. n. 680/2011)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell’art. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato — essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981 — l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14286 del 14 giugno 2010 (Cass. civ. n. 14286/2010)
In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell’esclusione della responsabilità del trasgressore per l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, di cui all’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che essa si concretizzi in un incolpevole errore sul fatto, e cioè su una percezione o in una ricognizione della percezione incolpevolmente difettosa che, cadendo su un elemento materiale della violazione amministrativa, la rende non punibile a norma dell’art. 3, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto non sanzionabile la contestata violazione del codice della strada per eccesso di velocità, attribuendo erroneamente rilievo esimente ad una mera esigenza personale e soggettiva del trasgressore, quale l’eliminazione dello stato di ansia che l’aveva colto per aver lasciato la propria figlia piccola presso altra famiglia al fine di recarsi a sostenere un colloquio di lavoro, così da dover «fare il più in fretta possibile» per poter rivedere al più presto la figlia medesima). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10366 del 29 aprile 2010 (Cass. civ. n. 10366/2010)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all’art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia cd. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9846 del 24 aprile 2010 (Cass. civ. n. 9846/2010)
In materia di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità fissati, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacché, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dal comma 1 dello stesso art. 142 e, dunque, ove si tratti di strada in centro abitato, il limite di 50 km/h. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4242 del 22 febbraio 2010 (Cass. civ. n. 4242/2010)
L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma I-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di contestazione per l’omesso assolvimento del suddetto obbligo di preventiva informazione dell’utenza, malgrado il dispositivo utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati nel citato art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e lo ius superveniens di cui all’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007 non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad un’infrazione commessa nel 2003). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 656 del 18 gennaio 2010 (Cass. civ. n. 656/2010)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L’accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22041 del 16 ottobre 2009 (Cass. civ. n. 22041/2009)
In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, l’esimente dello stato di necessità, occorre — in conformità a quanto disposto dagli artt. 54 e 59 c.p. — che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell’irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l’eccesso di velocità, aveva escluso l’applicabilità dell’esimente in relazione al trasporto d’urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14515 del 19 giugno 2009 (Cass. civ. n. 14515/2009)
In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione per violazione del limite di velocità, osservando che, da un lato, mancava la segnaletica indicante tale limite e, dall’altro, non risultava che esso derivasse da una norma di carattere generale applicata nel territorio comunale). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3660 del 13 febbraio 2009 (Cass. civ. n. 3660/2009)
In base al dato letterale dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica della medesima norma, l’accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell’infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell’amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14097 del 28 maggio 2008(Cass. civ. n. 14097/2008)
Il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 — che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali — evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, cod. strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, nonostante l’infrazione dei limiti di velocità fosse avvenuta su strada che, ex lege, non consentiva il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata dell’infrazione stessa, aveva ritenuto necessaria detta contestazione, in difetto della quale aveva dichiarato illegittima l’irrogata sanzione per eccesso di velocità). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 376 del 10 gennaio 2008 (Cass. civ. n. 376/2008)
Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17754 del 21 agosto 2007 (Cass. civ. n. 17754/2007)
In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 del codice della strada in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dall’art. 142, primo comma, del codice della strada; l’esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13698 del 12 giugno 2007 (Cass. civ. n. 13698/2007)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada accertate a mezzo di apparecchiatura elettronica regolarmente omologata (nella specie, «telelaser»), come previsto dall’art. 142 codice della strada, la scadenza del termine di omologazione previsto per il modello di apparecchiatura utilizzato dagli agenti accertatori non rende di per sè illegittimo l’accertamento eseguito con il predetto macchinario dopo la scadenza di tale termine, purché la singola apparecchiatura abbia mantenuto la sua funzionalità, in quanto il termine di durata della omologazione serve solo ad individuare l’arco di tempo nel quale le apparecchiature possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore e non incide sull’utilizzabilità, dopo la scadenza del termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9950 del 16 aprile 2007 (Cass. civ. n. 9950/2007)
In tema di violazioni delle norme del codice della strada, in relazione al superamento dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e con riferimento al relativo accertamento mediante apparecchiatura telelaser, effettuato in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, conv. nella legge 1 agosto 2002 n. 168, la necessità (art. 345, primo comma, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), che l’apparecchiatura determini la velocità in modo chiaro ed accertabile, non implica anche che tale determinazione non possa essere ricollegata visivamente al veicolo stradale dall’agente di polizia addetto al telelaser, giacché lo stesso articolo 345, da un lato, prescrive, al quarto comma, che, per l’accertamento dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità, e, dall’altro, non fa nessun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica del veicolo. Inoltre, il verbale di accertamento, in forza dell’efficacia privilegiata attribuito all’atto pubblico dall’articolo 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicché l’accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell’apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva annullato il verbale perché il riferimento della velocità al veicolo stradale non era stato effettuato dal telelaser, bensì rimesso all’attività dell’operatore, e ha deciso nel merito, affermando che, facendo il verbale prova fino a querela di falso del compimento dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento, non potevano essere disattese le risultanze del verbale). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23500 del 31 ottobre 2006 (Cass. civ. n. 23500/2006)
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all’accertamento mediante «autovelox» delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l’art. 200 del medesimo codice della strada, nell’imporre il rispetto dell’obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l’art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono «la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari». In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20114 del 18 settembre 2006 (Cass. civ. n. 23500/2006)
In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, «telelaser»), la preventiva omologazione dell’apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, — in difetto di ogni previsione normativa in tal senso — l’omessa indicazione nel verbale di accertamento dell’infrazione dei dati relativi all’omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell’accertamento stesso. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15324 del 5 luglio 2006 (Cass. civ. n. 15324/2006)
La querela di falso può avere ad oggetto, nel giudizio di cassazione, solo la sentenza, il ricorso, il contro ricorso e quei documenti dei quali l’articolo 372 c.p.c. consente la produzione nel giudizio di legittimità. Peraltro, in caso di querela di falso proposta avverso il verbale di accertamento dell’infrazione a mezzo autovelox, la querela stessa, prima ancora che inammissibile, è inutile, poiché il verbale prova, sino a querela di falso, che l’autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito all’agente accertatore i dati riportati nel verbale, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria che può anche essere fornita a mezzo di testimoni. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13591 del 12 giugno 2006 (Cass. civ. n. 13591/2006)
In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’«autovelox», rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10253 del 4 maggio 2006 (Cass. civ. n. 10253/2006)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, poiché l’art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata «telelaser» — apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato — in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7126 del 29 marzo 2006 (Cass. civ. n. 7126/2006)
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto siffatta indicazione, ancorché di stile, dà comunque conto dell’accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3173 del 14 febbraio 2006 (Cass. civ. n. 3173/2006)
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, eccesso di velocità), la mancata omologazione dell’apparecchio «autovelox» modello 104/c2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l’omologazione concessa al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero «richiamo» dell’atto autorizzativo del precedente, senza necessità di ulteriori omologazioni. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20886 del 27 ottobre 2005 (Cass. civ. n. 20886/2005)
In materia di violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature elettroniche, la contestazione immediata deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, mentre può essere legittimamente differita in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi; in tal caso l’indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione. (Nella specie, in applicazione del succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la contestazione differita dell’infrazione dei limiti di velocità rilevati dall’apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i verbalizzanti avrebbero potuto intimare l’arresto del veicolo con gesti normali o l’uso del fischietto). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20873 del 27 ottobre 2005 (Cass. civ. n. 20873/2005)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità compiuto mediante l’uso di apparecchiature elettroniche, l’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, richiede che gli strumenti a tal fine adoperati siano omologati, siano in grado di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e debbano essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale, ma non anche che essi siano muniti di dispositivi idonei ad assicurare una documentazione stabile dell’accertamento della infrazione, atteso che, al fine di ottenere un rilevamento chiaro ed accertabile, è necessario soltanto che l’apparecchiatura fornisca una rilevazione inequivoca della velocità, ben potendo l’identificazione del veicolo essere rimessa alla percezione diretta dell’agente di polizia addetto alla apparecchiatura stessa. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15366 del 22 luglio 2005 (Cass. civ. n. 15366/2005)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142, comma sesto, del codice della strada, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1234 del 20 gennaio 2005 (Cass. civ. n. 1234/2005)
Per il disposto dell’art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall’art. 13 D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 (convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132), costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall’opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7106 del 25 maggio 2001 (Cass. civ. n. 7106/2001)
In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, «telelaser»), né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso: giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1014 del 17 gennaio 2001 (Cass. civ. n. 1014/2001)
L’efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risulti accertata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico. Né può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell’apparecchiatura, l’assenza di una revisione periodica, necessitando all’uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell’uomo di media cultura. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5542 del 5 giugno 1999 (Cass. civ. n. 5542/1999)
A norma dell’art. 142 c.d.s., le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscono fonte di prova della velocità di un veicolo solo ai fini dell’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni devono ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze dei medesimi valgono invece fino a prova contraria, che può essere fornita dall’opponente dimostrando, in base a concrete circostanze di fatto, un difetto di funzionamento dei dispositivi. Quando, invece, la violazione non riguarda il superamento dei limiti di velocità, ma, come nella specie, la circolazione di un ciclomotore capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore ai 45 Km orari (artt. 97 comma sesto e 52 c.d.s.), i rilievi compiuti con le apparecchiature di controllo della velocità previste dall’art. 142 c.d.s. possono fornire elementi di prova, ma non sono da sole sufficienti, dovendosi tener conto della eventuale pendenza della strada e della sua incidenza sulla velocità del mezzo, atteso che il limite di 45 Km orari è riferito espressamente dal citato art. 52 c.d.s. ad una velocità sviluppata su strada orizzontale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8896 del 10 settembre 1997 (Cass. civ. n. 8896/1997)
In tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma sesto dell’art. 142 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, si rende ininfluente di per sè il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura «autovelox». Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall’altro, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova in sé e fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Da ciò consegue che l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell’effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data, dall’opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto.
Nel caso di violazioni delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale constatate a mezzo di apparecchiature di rilevamento, e di conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione, fermo il profilo per cui, in via generale, l’omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione (estinzione la quale consegue solo alla mancata notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto), la impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta ex lege, ai sensi dell’art. 384, lett. e) delle disposizioni di attuazione del codice della strada. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7667 del 18 agosto 1997 (Cass. civ. n. 7667/1997)
Per il disposto dell’art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall’art. 13 D.L. 6febbraio 1987, n. 16 conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132, costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall’opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6338 del 12 luglio 1996 (Cass. civ. n. 6338/1996)
Ai fini dell’accertamento della velocità dei veicoli, costituiscono fonti di prova le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia, debitamente omologati, salva la possibilità di accertare, nel caso concreto, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Non invalida l’accertamento della velocità mediante strumento omologato (così detto autovelox) l’indicazione nel verbale di accertamento di una velocità di poco inferiore a quella rilevata dalla macchina (km 102 anziché 103,5), derivando la correzione dall’applicazione dell’art. 3, comma primo, del D.M. 13 maggio 1986, secondo cui alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi omologati sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell’errore assoluto proprio dello strumento e dell’errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6337 del 12 luglio 1996 (Cass. civ. n. 6337/1996)
In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dell’infrazione anche quando ne sussista la possibilità o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si è proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981, n. 689 applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada e non invalida perciò la successiva ordinanza ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6674 del 13 giugno 1995 (Cass. civ. n. 6674/1995)
Poiché la rilevazione, a mezzo di strumenti elettronici (cosiddetti «clip»), della presenza di apparecchiature, in funzione, di misurazione della velocità dei veicoli non è condotta inquadrabile in alcuna ipotesi di reato, non ne è consentito il sequestro penale. (In motivazione, la S.C. ha escluso che nell’attività diretta a segnalare la presenza di un rilevatore di velocità siano configurabili il delitto di cui all’art 414 c.p., in quanto l’art. 142 cod. strad. contempla unicamente illeciti amministrativi, o il delitto di cui all’art. 415 stesso codice, in quanto le norme concernenti la sicurezza stradale non possono farsi ricomprendere tra le leggi di ordine pubblico, o alcuno dei reati previsti dagli artt. 615-bis, 617 c.p., diretti a tutelare le illecite interferenze nella vita privata, o infine il delitto previsto dalla norma di chiusura dell’art. 623-bis c.p., che riguarda la trasmissione di dati a mezzo di collegamento su filo o di onde guidate, mentre il dispositivo di captazione in questione si riferisce a onde onnidirezionali. Nel sottolineare che qualsiasi diversa interpretazione della normativa vigente violerebbe il divieto di analogia in materia penale sancito dall’art. 14 disp. prel. c.c., la S.C. ha puntualizzato che spetta al legislatore intervenire per eventualmente incriminare comportamenti umani ritenuti illeciti, in concomitanza con l’evolversi delle tecnologie scientifiche). Non risultano precedenti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 860 del 12 aprile 1994 (Cass. pen. n. 860/1994)