Art. 137 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Articolo 137 - codice della strada

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.(1)

Articolo 137 - Codice della Strada

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.(1)

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 12 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

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