(1) 1. Gli autoveicoli (47), i motoveicoli (53) e i rimorchi (56) immatricolati in uno Stato estero (207) e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’art. 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (2), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione (207) composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento (339 reg.).
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.