(1) 1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria (218), quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.](2).
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero (135), dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli artt. 222 e seguenti. Quest’ultimo segnala il provvedimento all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida](3). Dei provvedimenti adottati, il prefetto da immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informativo integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’Amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno (4).
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo (5).