Art. 116 – Codice della Strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Articolo 116 - codice della strada

(1)(3)(4)1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.(2)
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.(5)
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 
15 -bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.021 euro a 4.084 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 408 euro a 1.634 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 116 - Codice della Strada

(1)(3)(4)1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.(2)
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.(5)
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 
15 -bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.021 euro a 4.084 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 408 euro a 1.634 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note

(1) Il presente articolo, prima modificato dall’art. 57 D.Lgs. 10.09.1993, n. 360, poi dagli artt. 3 e 15 D.P.R. 19.04.1994, n. 575, dall’art. 5, D.L. 28.06.1995, n. 251, dall’art. 19 D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, dall’art. 6 D.Lgs. 15.01.2002, n. 9, dagli artt. 2 e 7 D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 01.08.2003, dall’art. 5 D.L. 30.06.2005, n. 115 con decorrenza dal 01.07.2005 come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 17.08.2005, n. 168 con decorrenza dal 23.08.2005, dall’art. 14 D.Lgs. 21.11.2005, n. 286 con decorrenza dal 24.01.2006, dall’allegato 1 D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302), dall’art. 1 D.L. 03.08.2007, n. 117, dall’art. 22-bis D.L. 31.12.2007, n. 248 come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 28.02.2008, n. 31, dall’allegato 1 D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall’art. 3, c. 49, L. 15.07.2009, n. 94 con decorrenza dal 08.08.2009, dall’art. 17 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, a decorrere dal 19 gennaio 2011, dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è stato da ultimo così modificato dall’art. 3 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 16.01.2013, n. 2 con decorrenza dal 31.12.2014 ai sensi dell’art. 4, D.L. 30.12.2013, n. 150.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, L. 29.07.2015, n. 115, con decorrenza dal 18.08.2015.
(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. 15.01.2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. L’importo quindi della sanzione di cui al comma 15 è stato rideterminato prima da euro 5.000 ad euro 30.000 dall’art. 1, comma 5, lett. b) del citato decreto e poi euro da 5.110 ad euro 30.660 dall’art. 1, comma 1, D.M. 27.12.2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono state trasformate in illecito amministrativo dall’art. 1, D.Lgs. 15.01.2016, n. 8, con decorrenza dal 06.02.2016. L’art. 5 del suddetto decreto detta una disposizione di coordinamento: «Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato». In ordine all’autorità competente, all’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse ed alla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, v. gli artt. 7 – 9 del medesimo D.lgs.
(4) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente articolo sono state modificate, da ultimo, dalla tabella A allegata al D.M. 31.12.2020 (G.U. 31.12.2020, n. 323) con decorrenza dal 01.01.2021.
(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 10.09.2021, n. 121 con decorrenza dal 11.09.2021, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 09.11.2021, n. 156 con decorrenza dal 10.11.2021.

Massime

Non integra gli estremi del reato di cui all’art. 73 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, un ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria dei motoveicoli contemplata dal suddetto articolo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6752 del 12 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 6752/2019)

In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell’imputazione, fosse stata definitivamente accertata). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6163 del 8 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 6163/2018)

La guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 42285 del 15 settembre 2017 (Cass. pen. n. 42285/2017)

In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l’art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante «nell’ipotesi di recidiva nel biennio»), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 48779 del 17 novembre 2016 (Cass. pen. n. 48779/2016)

Nel caso di guida senza patente, l’autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l’art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l’ipotesi di “recidiva delle violazioni” e che la proprietà del veicolo in capo all’imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 44808 del 9 novembre 2015 (Cass. pen. n. 44808/2015)

In tema di guida senza patente da parte di cittadino straniero, non spetta al P.M. eseguire accertamenti circa l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo nello Stato di origine dell’imputato, spettando a quest’ultimo dimostrare di essere in possesso di una patente in corso di validità. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14140 del 8 aprile 2015 (Cass. pen. n. 14140/2015)

In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della «recidiva nel biennio», rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello perii quale si procede e non la data di commissione dello stesso. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 40617 del 30 aprile 2014 (Cass. pen. n. 40617/2014)

Dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell’art. 73 del medesimo D.L.vo n. 159, norma quest’ultima da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S. Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 27828 del 26 giugno 2013 (Cass. pen. n. 27828/2013)

Integra la contravvenzione di guida senza patente la condotta del cittadino italiano che guidi con titolo abilitativo rilasciato da Stato estero e revocato dal Prefetto, ancorché la condotta avvenga nelle more dell’impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca. (In motivazione la S.C. ha affermato la revocabilità del titolo straniero da parte del Prefetto italiano ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 30 settembre 2003). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10606 del 7 marzo 2013 (Cass. pen. n. 10606/2013)

La condotta dello straniero residente in Italia alla guida di veicolo con patente estera non convertibile (perché non rilasciata da uno Stato comunitario o da uno dei Paesi non comunitari con i quali, a condizione di reciprocità, è prevista la possibilità di sostituire la patente) ha una disciplina diversificata. Allo straniero, intanto, è certamente consentito guidare in Italia con la patente estera, se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia. Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno, che però guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo di cui all’articolo 126, comma 7, del codice della strada, al pari dello straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con patente straniera ancora in corso di validità. Risponde, invece, del reato di guida senza patente lo straniero, residente in Italia da oltre un anno, che guidi con patente estera non più in corso di validità. (La Corte ha anche tenuto a ricordare che, secondo il nuovo disposto dell’articolo 135 del codice della strada, introdotto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, con entrata in vigore in data 19 gennaio 2013, prevede che il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidi con patente ancora in corso di validità, sarà chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo di cui al nuovo articolo 126, comma 11, del codice della strada). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 49803 del 21 dicembre 2012 (Cass. pen. n. 49803/2012)

In caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999, per fatti commessi nel vigore della precedente disciplina trova applicazione, ai sensi dell’art. 100 del citato d.lgs.; la sanzione amministrativa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di pace che aveva respinto l’opposizione dell’interessato avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa per il comportamento di «incauto affidamento» di un autoveicolo ad un soggetto privo di patente, commesso prima della depenalizzazione dell’illecito). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21483 del 12 ottobre 2007 (Cass. civ. n. 21483/2007)

La guida di auto senza patente posta in essere da soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, integra l’illecito penale di cui all’art. 6 della legge n. 575 del 1965 [n.d.r. ora art. 73, d.lgs. 159/2011] e non l’ipotesi di cui all’art. 116, comma tredicesimo, d.lgs. n. 285 del 1992, depenalizzata ad opera dell’art. 19 d.lgs. n. 507 del 1999. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2655 del 25 gennaio 2007 (Cass. pen. n. 2655/2007)

L’art. 116, comma 18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al comma 13 dello stesso articolo — consistenti nella condotta di chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ovvero con patente revocata, o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice — consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Peraltro, alla stregua dell’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 94 del d.lgs. n. 507 del 1999, le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, «ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria». Detta espressione normativa non rappresenta una endiadi — sicché la presenza della contiguità temporale di per sé comporti anche necessariamente detta programmazione unitaria — essendo, invece, all’evidenza dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell’autore della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già dall’intento di estendere il beneficio di cui si tratta a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che tale condotta sanziona.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19201 del 30 settembre 2005 (Cass. civ. n. 19201/2005)

In tema di circolazione stradale, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 236 cod. strada (come modificato dall’art. 1, d.lgs. n. 214 del 1993 e dall’art. 129, d.lgs. n. 360 del 1993) le patenti di categoria B rilasciate posteriormente al 26 aprile 1988 ed anteriormente al 30 settembre 1993 conservano validità decennale fino alla prima conferma o revisione. Ne consegue che soltanto fino a tale termine (diversamente da quelle di categoria B rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988) esse abilitano alla guida anche di motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per l’asserita violazione dell’art. 116, commi 1 e 13, cod. strada, osservando che la ricorrente era stata rinvenuta alla guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici in possesso di patente di categoria B rilasciata nel settembre del 1991, e pertanto ancora in corso di validità decennale al momento della circolazione in questione avvenuta nel giugno 2001). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16153 del 2 agosto 2005 (Cass. civ. n. 16153/2005)

La guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del c.d.s., continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13626 del 25 marzo 2003 (Cass. pen. n. 13626/2003)

Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12316 del 29 marzo 2002 (Cass. pen. n. 12316/2002)

L’abolitio criminis operata attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice non fa venire meno la confisca già disposta in quanto questa non rientra tra gli effetti penali della condanna. (Fattispecie di confisca del motoveicolo per violazione dell’art. 116, comma 13, nuovo codice della strada, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 3 del 1997). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1576 del 13 luglio 1998 (Cass. pen. n. 1576/1998)

Poiché con la sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all’art. 116, comma 1 e 13, nuovo cod. str. (guida senza patente) non può mai essere disposta la confisca del veicolo, anche se appartenente al prevenuto, nemmeno è consentito disporre con tale sentenza la sospensione della patente di guida, in via sussidiaria, prevista dal comma 18 art. cit. per il caso della non appartenenza. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2229 del 23 febbraio 1998 (Cass. pen. n. 2229/1998)

La guida di un ciclomotore maggiorato nella cilindrata e comunque non corrispondente alle sue caratteristiche originarie, come previste dall’art. 52 cod. strad., integra il reato di cui all’art. 116 comma 13 stesso codice, trattandosi di veicolo rientrante di fatto nella categoria dei motoveicoli di cui all’art. 53, per la conduzione del quale è prescritta la patente di categoria «A». Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 255 del 13 gennaio 1998 (Cass. pen. n. 255/1998)

Nel caso di guida senza patente, non è possibile ordinare con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. la confisca del veicolo prevista dal codice della strada, salvo che ricorrano le ipotesi dell’art. 240, comma secondo, c.p. Il veicolo condotto da persona sprovvista del prescritto documento abilitativo non può, però, essere considerato cosa l’uso della quale costituisce reato ed avente, quindi, un carattere intrinsecamente criminoso (come tale soggetto a confisca ex art. 240, comma secondo, c.p.), in quanto l’illiceità resta circoscritta al comportamento dell’agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere la contravvenzione ma il cui uso non costituisce sempre e di per sé reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1926 del 15 maggio 1996 (Cass. pen. n. 1926/1996)

L’art. 445, comma 1, c.p.p., mediante un rinvio formale e specifico all’art. 240, comma 2, c.p. che non consente interpretazioni estensive, limita il potere del giudice, in via eccezionale, alle sole ipotesi contemplate da quest’ultima disposizione, la quale si riferisce esclusivamente alle cose che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o che costituiscano il prezzo del reato, con conseguente esclusione delle previsioni di confisca obbligatoria contenuta in leggi speciali. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di patteggiamento per il reato di guida di veicolo senza patente, è stato escluso che potesse essere disposta la confisca del mezzo appartenente alla persona sprovvista di abilitazione alla guida). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4051 del 19 aprile 1996 (Cass. pen. n. 4051/1996)

L’art. 231, comma 1 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ha abrogato il codice stradale previgente (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e quindi anche l’art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, che prevedeva il reato di guida senza patente o con patente revocata ai sensi degli artt. 82 e 91, secondo e terz’ultimo comma, n. 2 D.P.R. n. 393/59, già modificato per effetto della L. 3 agosto 1988, n. 237, che aveva soppresso la misura di prevenzione della diffida. Peraltro, la condotta di coloro che guidano autoveicoli, senza avere ottenuto la patente, in quanto privi dei requisiti morali previsti dall’art. 120 c.s. vigente o senza essere in possesso della patente perché revocata a causa del difetto di quei requisiti, è sanzionata oggi dall’art. 116, nn. 13 e 14 del suddetto codice stradale. Da ciò consegue che con l’abrogazione dell’art. 6 L. n. 575/65 non vi è stata abolitio criminis, ma solo successione di norme incriminatrici, essendo diversamente disciplinato un fatto considerato come reato dalla legge precedente. (Fattispecie nella quale si è applicato come più favorevole, in virtù del dettato dell’art. 2, comma 3, c.p., l’art. 116 c.s. vigente, atteso il più mite trattamento sanzionatorio). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7601 del 7 luglio 1995 (Cass. pen. n. 7601/1995)

Il sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell’autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l’appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all’accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con cui il tribunale, rigettando l’appello del P.M. avverso il diniego da parte del Gip di disporre il sequestro preventivo di un veicolo per violazione dell’art. 116, comma 13, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ha rilevato che il sequestro è consentito solo allorché si debba con la successiva condanna ordinare la confisca, non possibile nel caso in esame per l’appartenenza del mezzo a persona estranea al reato).
Ai fini della possibilità di disporre la confisca del veicolo prevista dall’art. 116, comma diciottesimo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, colui che affida il mezzo a persona che non abbia conseguito la patente deve essere considerato estraneo al reato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 552 del 14 aprile 1995 (Cass. pen. n. 552/1995)

L’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell’imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell’abilitazione alla guida. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 699 del 21 gennaio 1995 (Cass. civ. n. 699/1995)

Anche dopo che, con il nuovo codice della strada, introdotto con il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’incauto affidamento del veicolo a persona non munita di patente è divenuto illecito amministrativo, e perciò depenalizzato (art. 116, c. 12, del codice della strada vigente), è possibile il concorso nel reato di guida senza patente, ora previsto dall’art. 116, c. 13, quando l’affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l’affidatario è sprovvisto di patente e il suo comportamento sia riconducibile ai parametri generali previsti dall’ordinamento in tema di concorso secondo i quali il concorso è configurabile non solo quando vi sia partecipazione all’esecuzione materiale del reato, ma anche quando l’agente abbia incitato o rafforzato l’altrui volontà, o fornito i mezzi per commetterlo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 482 del 19 gennaio 1995 (Cass. pen. n. 482/1995)

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all’intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l’autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell’esame teorico-pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l’esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l’assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato ai sensi dell’art. 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9688 del 16 novembre 1994 (Cass. civ. n. 9688/1994)
Cass. pen. n. 11028/1994

Nella vigenza del nuovo codice della strada, chi guida veicoli con patente sospesa a tempo indeterminato dal Prefetto è punito ai sensi dell’art. 116, comma tredicesimo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione va interpretata, in considerazione della sua ratio, nello stesso modo in cui veniva intesa la più ampia dizione contenuta nell’art. 80, comma tredicesimo, del D.P.R., 15 giugno 1959, n. 393. Infatti, il presupposto su cui si basa la nuova normativa, costituito dalla mancanza di accertamento delle condizioni legittimanti l’autorizzazione alla guida, esiste e riveste, anzi, una maggiore rilevanza nel caso di sospensione dell’autorizzazione, perché siffatta sospensione fa configurare la più grave ipotesi del venire meno delle citate condizioni legittimanti. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11028 del 3 novembre 1994 (Cass. civ. n. 9688/1994)

A seguito delle modifiche apportate all’art. 216 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dall’art. 115 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il porsi alla guida di un veicolo dopo che la patente sia stata ritirata perché scaduta di validità è espressamente previsto come reato dall’art. 216, comma sesto, d.lgs. 285/1992. Tale condotta era punibile anche anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada, risolvendosi essa in una ipotesi di guida senza patente, sanzionata dall’art. 116, comma tredicesimo, del detto d.lgs. 285/1992. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione dal reato di guida senza patente perché ritirata dopo l’accertamento che era scaduta di validità, motivata dal Pretore con il rilievo che l’art. 216 del nuovo codice della strada, nel testo originario non ancora modificato dal Decreto Legislativo 360/1993, prevedeva come reato solo il fatto di circolare abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferiva e non riguardava anche l’ipotesi di circolazione dopo il ritiro della patente, non essendo questa oggettivamente riferibile a un determinato veicolo). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8824 del 8 agosto 1994 (Cass. pen. n. 8824/1994)

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