Art. 49 – Codice della Protezione Civile

(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

Clausola di invarianza finanziaria

Art. 49 - codice della protezione civile

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 49 - Codice della Protezione Civile

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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