Art. 45 bis – Codice della Privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679)

Trasferimenti vietati

Art. 45 bis - codice della privacy

(1)1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

Art. 45 bis - Codice della Privacy

(1)1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.

Note

(1) Il presente articolo e il titolo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 3, D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.

Istituti giuridici

Novità giuridiche