Art. 41 – Codice della Privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679)

Richieste di autorizzazione

Art. 41 - codice della privacy

(1)ARTICOLO ABROGATO [1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quaranta cinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.]

Art. 41 - Codice della Privacy

(1)ARTICOLO ABROGATO [1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quaranta cinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.]

Note

(1) Il presente articolo e il titolo cui esso appartiene è stato abrogato dall’art. 27, D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.

Istituti giuridici

Novità giuridiche