Art. 25 – Codice della Privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679)

Divieti di comunicazione e diffusione

Art. 25 - codice della privacy

(1)ARTICOLO ABROGATO [1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]

Art. 25 - Codice della Privacy

(1)ARTICOLO ABROGATO [1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]

Note

(1) Il presente articolo e il titolo cui esso appartiene è stato abrogato dall’art. 27, D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.

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