Art. 2 quinquiesdecies – Codice della Privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679)

Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico

Art. 2 quinquiesdecies - codice della privacy

(1) (2)ARTICOLO ABROGATO [1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.]

Art. 2 quinquiesdecies - Codice della Privacy

(1) (2)ARTICOLO ABROGATO [1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.]

Note

(1) Il presente articolo e il capo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.
(2) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 08.10.2021, n. 139 con decorrenza dal 09.10.2021, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 03.12.2021, n. 205 con decorrenza dal 08.12.2021.

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