Art. 2 decies – Codice della Privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679)

Inutilizzabilità dei dati

Art. 2 decies - codice della privacy

(1)1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.

Art. 2 decies - Codice della Privacy

(1)1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.

Note

(1) Il presente articolo e il capo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.

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Novità giuridiche