(1)ARTICOLO ABROGATO [1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.]