Art. 17 – Codice della Privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679)

Trattamento che presenta rischi specifici

Art. 17 - codice della privacy

(1)ARTICOLO ABROGATO [1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.]

Art. 17 - Codice della Privacy

(1)ARTICOLO ABROGATO [1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.]

Note

(1) Il presente articolo e il titolo cui esso appartiene è stato abrogato dall’art. 27, D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.

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