L’autorità aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste.
Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall’autorità, o non si presenti entro sei mesi dall’avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall’autorità medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all’indennità e al compenso stabiliti dall’articolo precedente.