L’assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, dà diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall’aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se l’aeromobile è adibito allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.