Art. 98 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pilotaggio obbligatorio

Articolo 98 - codice della navigazione

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell’ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

Articolo 98 - Codice della navigazione

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell’ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

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