Art. 971 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Limiti del risarcimento complessivo

Articolo 971 - codice della navigazione

(1)Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, é limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Articolo 971 - Codice della navigazione

(1)Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, é limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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