Art. 967 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga

Articolo 967 - codice della navigazione

(1)Le stesse norme di cui all’articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d’aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l’aeromobile in volo e la nave in movimento non vi é stata collisione materiale.

Articolo 967 - Codice della navigazione

(1)Le stesse norme di cui all’articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d’aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l’aeromobile in volo e la nave in movimento non vi é stata collisione materiale.

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’art. 7, L. 16.04.1954, n. 202, è stato, poi, così sostituito dall’art. 15 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151

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